§ 67.4.13D - Legge 18 marzo 1976, n. 134.
Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:18/03/1976
Numero:134


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:
Art. 2.      L'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:
Art. 3.      Sono fatti salvi i provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.


§ 67.4.13D - Legge 18 marzo 1976, n. 134.

Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.

(G.U. 24 aprile 1976, n. 108)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:

     "L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:

     “Art. 2.

     L'importo dovuto da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, è il seguente:

     comandanti, direttori di macchina, capi commissari e primi ufficiali, L. 345;

     secondi e terzi ufficiali, L. 268;

     allievi ufficiali, L. 210;

     sottufficiali, L. 240;

     comuni e giovanotti, L. 195;

     mozzi e piccoli, L. 114.

     Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo è versato in proporzione al numero di giorni di imbarco.

     Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il contributo mensile dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali e fissato è fissato in lire 278 e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240.

     Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna.

     Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di società esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata è maggiorata di L. 75 mensili.”

 

          Art. 3.

     Sono fatti salvi i provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.