§ 67.4.129 – L. 17 dicembre 1971, n. 1157.
Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:17/12/1971
Numero:1157


Sommario
Art. 1.      Il punto 6) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, [...]
Art. 2.      Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a [...]


§ 67.4.129 – L. 17 dicembre 1971, n. 1157.

Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.

(G.U. 11 gennaio 1972, n. 8).

 

     Art. 1.

     Il punto 6) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'art. 2 della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

     "Provvedere all'esercizio ferroviario, all'esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

     Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.

     La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".

 

          Art. 2.

     Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a quelle sostenute dall'azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge.