§ 67.4.122 – L. 21 aprile 1969, n. 163.
Norme relative all'Ente per la zona industriale di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:21/04/1969
Numero:163


Sommario
Art. 1.      L'Ente del porto industriale di Trieste, istituito con l'ordine del cessato Governo militare alleato del 12 maggio 1949, n. 104, assume la denominazione di Ente per la [...]
Art. 2.      Le agevolazioni fiscali previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato del 3 novembre 1950, n. 206, e del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modifiche e [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'indennità di esproprio per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in [...]


§ 67.4.122 – L. 21 aprile 1969, n. 163.

Norme relative all'Ente per la zona industriale di Trieste.

(G.U. 5 maggio 1969, n. 114).

 

     Art. 1.

     L'Ente del porto industriale di Trieste, istituito con l'ordine del cessato Governo militare alleato del 12 maggio 1949, n. 104, assume la denominazione di Ente per la zona industriale di Trieste.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Le agevolazioni fiscali previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato del 3 novembre 1950, n. 206, e del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modifiche e integrazioni sono prorogate al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 3. [2]

     L'articolo quinto dell'ordine del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:

     "Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente:

     1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione

     Friuli-Venezia Giulia;

     2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;

     3) un rappresentante dell'intendenza di finanza;

     4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste;

     5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste;

     6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;

     7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

     9) un rappresentante della provincia;

     10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

     11) due rappresentanti del comune di Trieste;

     12) un rappresentante del comune di Muggia;

     13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;

     14) un rappresentante della comunità montana;

     15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;

     17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie;

     18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;

     19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;

     20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

     21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative".

 

          Art. 4. [3]

     Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vice presidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno:

     1) il rappresentante del commissariato del Governo;

     2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo;

     3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo;

     4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali;

     6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno;

     7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno.

     Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo.

 

          Art. 5.

     L'indennità di esproprio per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti essere proprietario di beni ininterrottamente da almeno un triennio.

     Ai fittavoli e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da almeno un triennio, sarà corrisposto da parte dell'Ente del porto industriale di Trieste un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.\


[1] Comma abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705.