§ 67.4.117 – L. 9 luglio 1967, n. 589.
Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:09/07/1967
Numero:589


Sommario
Art. 1.  Denominazione, natura e durata.
Art. 2.  Circoscrizione.
Art. 3.  Attribuzioni.
Art. 4.  Finanze e patrimonio.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Presidente e vice presidente.
Art. 7.  Compiti del presidente.
Art. 8.  Consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Compiti del Consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Comitato direttivo.
Art. 11.  Compiti del Comitato direttivo.
Art. 12.  Adunanze e deliberazioni.
Art. 13.  Revisori dei conti.
Art. 14.  Atti soggetti a controllo.
Art. 15.  Esercizio finanziario.
Art. 16.  Norme amministrative e contabili.
Art. 17.  Direttore generale.
Art. 18.  Disposizioni tribunale ed agevolazioni fiscali.
Art. 19.  Ispezioni.
Art. 20.  Scioglimento dell'Amministrazione.
Art. 21.  Destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente.
Art. 22.  Classificazione del porto.
Art. 23.  Nomina del primo Consiglio di amministrazione.
Art. 24.  Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.
Art. 25.  Regolamento organico del personale.
Art. 26.  Aree, beni ed opere demaniali.
Art. 27.  Norme di attuazione.
Art. 28.  Copertura finanziaria.


§ 67.4.117 – L. 9 luglio 1967, n. 589. [1]

Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste.

(G.U. 31 luglio 1967, n. 191).

 

     Art. 1. Denominazione, natura e durata.

     E' costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

     Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile [2].

     (Omissis) [3].

 

          Art. 2. Circoscrizione.

     La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da Punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dell'Ente Porto Industriale.

 

          Art. 3. Attribuzioni.

     L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

     1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

     2) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonchè il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti;

     3) [4];

     4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

     5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

     6) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonchè alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

     7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

     8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione della stazione marittima passeggeri;

     9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del porto di Trieste, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

     10) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;

     11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

     12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

     13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria [5];

     14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

     15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei magazzini generali;

     16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

 

          Art. 4. Finanze e patrimonio.

     Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

     1) i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario.

     Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sarà stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto [6];

     2) i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonchè i proventi delle gestioni dirette;

     3) il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

     4) le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;

     5) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

     6) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

     7) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

 

          Art. 5. Organi.

     Sono organi dell'ente:

     il Presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     il Comitato direttivo;

     il Collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 6. Presidente e vice presidente.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri e sentita, altresì, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

     Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Vice presidente di diritto è il comandante del porto di Trieste. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza e di impedimento.

     Al presidente sarà corrisposta un'indennità annua, sul bilancio dell'Ente, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 7. Compiti del presidente.

     Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

     Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitti e ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

     Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna all'Amministrazione doganale e ferroviaria.

     Per le infrazioni alle ordinanze che il presidente emette a norma del comma precedente si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I della parte III del Codice della navigazione.

 

          Art. 8. Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è così composto:

     1) il presidente dell'Ente;

     2) il comandante del porto;

     3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     6) il capo del compartimento doganale di Trieste;

     7) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste;

     8) l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;

     9) un rappresentante del Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

     10) tre rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia eletti dal Consiglio regionale;

     11) il sindaco di Trieste od un suo delegato;

     12) il sindaco di Muggia od un suo delegato;

     13) i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o, rispettivamente, un loro delegato;

     14) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia;

     15) due rappresentanti degli industriali;

     16) un rappresentante dell'armamento libero;

     17) un rappresentante dell'armamento di linea;

     18) un rappresentante degli spedizionieri;

     19) un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatari;

     20) un rappresentante dei commercianti;

     21) due rappresentanti dei lavoratori marittimi;

     22) due rappresentanti dei lavoratori portuali;

     23) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

     I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

     I rappresentanti di cui ai numeri da 15 a 23 del presente articolo sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali.

     Non possono essere nominati nè designati presidente o componente del Consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

     Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'Ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 21, 22 e 23 e coloro che abbiano con l'Ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 18, 19 e 20.

     Il mandato dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

 

          Art. 9. Compiti del Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione:

     1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

     2) elabora e propone, in conformità a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;

     3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonchè le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

     4) [7];

     5) delibera sulle tasse e soprattasse, di cui all'art. 4;

     6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;

     7) delibera inoltre:

     a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'Ente;

     b) [8];

     c) [9];

     d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

     e) [10];

     f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;

     g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;

     8) [11];

 

          Art. 10. Comitato direttivo.

     Il Comitato direttivo è così composto:

     1) il presidente dell'Ente;

     2) il comandante del porto;

     3) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia [12];

     4) il sindaco di Trieste od un suo delegato;

     5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste;

     6) l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;

     7) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato;

     8) il capo del compartimento doganale di Trieste;

     9) quattro membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e due in rappresentanza degli imprenditori e degli utenti [13].

 

          Art. 11. Compiti del Comitato direttivo. [14]

     Il comitato direttivo:

     1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

     2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario;

     3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonchè su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

     4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

     5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;

     6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale;

     7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

     8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore;

     9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa;

     10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 12. Adunanze e deliberazioni.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

     Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno.

     Le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

     Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità la votazione sarà rinnovata; verificandosi ancora la parità prevale il voto del presidente.

     A ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 13. Revisori dei conti.

     Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Ente è effettuata da un Collegio di revisori nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile e composto di cinque membri effettivi e due supplenti designati:

     un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

     un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero della marina mercantile e gli altri tre membri effettivi, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero delle finanze e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

     Il Collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

     I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle sedute del Comitato direttivo.

     Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 14. Atti soggetti a controllo. [15]

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate entro otto giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

     Entro trenta giorni dal ricevimento il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

     Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

     a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;

     b) le tasse e le soprattasse di cui all'art. 4;

     c) le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7, lettera a).

     Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7, lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, e le deliberazioni di cui all'art. 11, n. 9, sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello dei lavori pubblici, salvo quelle concernenti opere il cui valore rientri nella competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime.

     Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive fino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

     Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

     Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.

 

          Art. 15. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

     Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse, entro quindici giorni dalla loro assunzione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, per la prescritta approvazione.

 

          Art. 16. Norme amministrative e contabili.

     Nell'esercizio delle sue attività l'Ente deve osservare:

     a) le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonchè di tutte le altre leggi vigenti in materia;

     b) [16];

     c) [17];

     (Omissis) [18].

     L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta all'apposito fondo a Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali".

 

          Art. 17. Direttore generale.

     Capo dei servizi esecutivi dell'ente è il direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo.

 

          Art. 18. Disposizioni tribunale ed agevolazioni fiscali.

     Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

     Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto, per le operazioni a medio e lungo termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

     I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

 

          Art. 19. Ispezioni.

     Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

 

          Art. 20. Scioglimento dell'Amministrazione.

     L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando, per gli altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'Ente.

     Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

     Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

 

          Art. 21. Destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente.

     Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 3 della presente legge possono essere preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'Ente altri funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unità e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

     Nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 22. Classificazione del porto.

     Il porto di Trieste è classificato nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali a norma del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

     Al riparto delle spese di qualunque natura occorrenti al porto stesso è provveduto con separato provvedimento a norma del regio decreto di cui al primo comma.

 

          Art. 23. Nomina del primo Consiglio di amministrazione.

     Il primo Consiglio di amministrazione sarà nominato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 24. Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

     Dalla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il primo decreto di nomina, di cui all'art. 8, le attività e le passività della Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste saranno devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste.

     Dalla stessa data s'intenderà abrogato il regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789, e successive modificazioni.

     Il personale in regolare servizio presso l'azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 25, continueranno ad essere applicate le norme che già regolavano il trattamento economico e lo stato giuridico del personale stesso [19].

 

          Art. 25. Regolamento organico del personale.

     Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente [20].

     Con il succennato regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio e in quiescenza.

     In nessun caso il trattamento globale dei dipendenti dell'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio o in quiescenza, potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

 

          Art. 26. Aree, beni ed opere demaniali.

     Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

     Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'Ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

     I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

     All'atto della cessazione dell'Ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

 

          Art. 27. Norme di attuazione.

     Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.

 

          Art. 28. Copertura finanziaria.

     Il contributo dello Stato, di cui all'art. 4, n. 1, della presente legge, sarà erogato, per l'esercizio 1967, a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

     All'onere relativo di lire 1.500 milioni si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 14 agosto 1971, n. 822.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[4] Numero abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[5] Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 14 agosto 1971, n. 822.

[6] Il contributo di cui al presente alinea è stato elevato, con effetto a decorrere dall'anno finanziario 1971, a lire 2.300 milioni dall'art. 5 della L. 14 agosto 1971, n. 822 e, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1979, a lire 4.600 milioni per effetto dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1979, n. 681.

[7] Numero abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[8] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[9] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[10] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[11] Numero abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[12] Numero così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[13] Numero così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[16] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[17] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[18] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

[19] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 10 dicembre 1969, n. 1000.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 14 agosto 1971, n. 822.