§ 67.4.111 – L. 21 luglio 1965, n. 939.
Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:21/07/1965
Numero:939


Sommario
Art. 1.      Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, [...]
Art. 2.      Le materie, i prodotti ed i macchinari previsti dal precedente art. 1, di produzione nazionale, effettivamente impiegati nei lavori di cui al primo comma dell'articolo [...]
Art. 3.      Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'art. 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento [...]
Art. 4.      Sono ammessi a registrazione col pagamento dell'imposta fissa, ed i relativi corrispettivi sono esenti dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti
Art. 5.      I benefici della presente legge non si applicano
Art. 6.      A tutti i lavori navali in corso di esecuzione alla data del 30 giugno 1964, alle costruzioni di navi non ancora iniziate i cui contratti di commessa siano stati firmati [...]
Art. 7.      Sui contributi erogati dal Ministero della marina mercantile, in virtù di leggi speciali, a favore dei cantieri navali o dell'armamento, non si applicano le ritenute a [...]
Art. 8.      La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1964
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del Ministero delle finanze per il [...]


§ 67.4.111 – L. 21 luglio 1965, n. 939.

Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.

(G.U. 5 agosto 1965, n. 195).

 

     Art. 1.

     Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili per la navigazione marittima, nonchè per la costruzione e riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai dazi doganali, dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta e sovrimposta all'importazione.

     Il trattamento di cui al precedente comma è limitato alle materie, ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.

     Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresì, per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.

     Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.

     Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo art. 2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta all'importazione.

     I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonchè dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.

 

          Art. 2.

     Le materie, i prodotti ed i macchinari previsti dal precedente art. 1, di produzione nazionale, effettivamente impiegati nei lavori di cui al primo comma dell'articolo medesimo, nonchè i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, di produzione nazionale, destinati a navi di nuova costruzione o in esercizio, si considerano esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'imposta generale sull'entrata.

     Tuttavia, per le materie, i prodotti ed i macchinari, nonchè per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, da considerare esportati a norma del comma precedente, non si applicano le disposizioni relative alla restituzione del dazio e degli altri diritti doganali e fiscali diversi dall'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 639.

     Per i lavori eseguiti dai cantieri navali o da altri assuntori, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui al primo comma, si applicano mediante la sola restituzione all'esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, con i criteri e con le aliquote seguenti:

     a) navi complete o galleggianti di nuova costruzione: lire 6,60 per cento, da liquidare a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo fatturato al committente.

     Per le navi o galleggianti costruite in proprio dai cantieri, la restituzione è commisurata all'importo addebitato all'acquirente, semprechè la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio;

     b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi o galleggianti in esercizio: lire 4 per cento, da liquidare a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente.

     Nei lavori eseguiti dal cantiere navale o altro assuntore, per conto di terzi, possono concorrere a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore del cantiere e dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali ed i prodotti impiegati dal cantiere o dall'assuntore medesimi che siano di proprietà del committente.

     Quando nei lavori di cui sopra vengono impiegati materiali e prodotti esteri, dall'ammontare delle somme da restituire a titolo di imposta generale sull'entrata, si detrae l'importo relativo all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, gravante sui materiali e prodotti esteri effettivamente impiegati, che siano stati importati con le esenzioni previste dal precedente art. 1.

     Gli stessi criteri si applicano per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.

     Resta fermo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 per i materiali ed i prodotti esteri assimilati a quelli nazionali.

 

          Art. 3.

     Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'art. 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delleleggi 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

     Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

     Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'art. 1.

 

          Art. 4.

     Sono ammessi a registrazione col pagamento dell'imposta fissa, ed i relativi corrispettivi sono esenti dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:

     alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

     alla costruzione del galleggiante;

     alla costruzione degli apparati motori di produzione nazionale destinati a navi in esercizio;

     alla riparazione, modificazione e trasformazione di navi o galleggianti in esercizio;

     all'allestimento e arredamento di navi in costruzione od in esercizio.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere dal cantiere o dall'assuntore medesimo per affidare ad altra impresa, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso commesso.

     Sono egualmente ammessi a registrazione con il pagamento dell'imposta fissa, e il relativo corrispettivo è esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita, nel corso della costruzione o dell'allestimento, di navi iniziate in proprio dai cantieri, nonchè alla prima vendita di navi costruite in proprio, semprechè la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio.

     Sono ammessi a registrazione col pagamento dell'imposta fissa i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti e dagli armatori per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonchè i contratti per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi.

     Agli atti e contratti con i quali vengono ceduti i ristorni fiscali di cui alla presente legge e i contributi previsti dalle leggi a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento nonchè agli atti costitutivi di garanzie concesse dagli armatori o da altri committenti ai costruttori di navi per l'adempimento delle obbligazioni assunte per lavori navali, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

     Le iscrizioni e cancellazioni di ipoteca navale sono sottoposte al pagamento dell'imposta fissa di lire 2.000.

     Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti sono applicabili, oltrechè ai lavori di costruzione, anche agli altri lavori contemplati nella presente legge.

 

          Art. 5.

     I benefici della presente legge non si applicano:

     1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio ad eccezione delle navi da diporto destinate alla navigazione marittima e dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

     2) per la costruzione di navi da carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e di quelle da pesca di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate;

     3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

     4) per i galleggianti di ogni specie, ad eccezione dei bacini galleggianti, dei pontoni di sollevamento a struttura metallica e delle draghe;

     5) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

     6) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

     Sono, in ogni caso, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica.

     I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna limitazione, alle nuove costruzioni, comprese quelle militari, destinate all'estero, ed alle navi ed ai galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri.

 

          Art. 6.

     A tutti i lavori navali in corso di esecuzione alla data del 30 giugno 1964, alle costruzioni di navi non ancora iniziate i cui contratti di commessa siano stati firmati entro la data medesima, nonchè alle costruzioni di navi da eseguirsi in proprio per le quali le domande di ammissione al contributo integrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301, siano state presentate entro il termine suddetto, si applicano, anche in via di rimborso, a decorrere dal 1° luglio 1964, le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le disposizioni stesse si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1964, anche ai lavori, diversi dalla costruzione, per i quali sia stato, entro il 30 giugno 1964, assunto l'impegno di spesa per la concessione del contributo di cui agli articoli 5, 6 e 7 dellalegge 31 marzo 1961, n. 301.

     Gli atti e contratti aventi per oggetto i lavori di cui ai precedenti commi, stipulati dal 30 giugno 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla registrazione in termine fisso e non sottoposti alla formalità, possono essere registrati a tassa fissa qualora vengano prodotti al competente Ufficio entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Sui contributi erogati dal Ministero della marina mercantile, in virtù di leggi speciali, a favore dei cantieri navali o dell'armamento, non si applicano le ritenute a titolo di acconto, per le imposte e relative addizionali, di cui al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 8.

     La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1964.

     L'ammissione ai benefici relativi è disposta dal Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del Ministero delle finanze per il periodo finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.