§ 67.4.105 – L. 2 marzo 1963, n. 291.
Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/03/1963
Numero:291


Sommario
Art. 1.      Il reddito degli enti autonomi portuali preposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non è assoggettabile all'imposta di [...]
Art. 2.      Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non è [...]
Art. 3.      Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dalla imposta sulle società a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente ente [...]
Art. 4.      Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 67.4.105 – L. 2 marzo 1963, n. 291. [1]

Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti.

(G.U. 27 marzo 1963, n. 83).

 

     Art. 1.

     Il reddito degli enti autonomi portuali preposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato "avanzi di gestione" da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

     Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio nel quale è avvenuta la utilizzazione.

 

          Art. 2.

     Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei limiti della destinazione e alle condizioni previste nel primo comma dell'art. 1.

     Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso art. 1.

 

          Art. 3.

     Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dalla imposta sulle società a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente ente pubblici.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

     Restano salvi gli accertamenti già comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad abbandonare il recupero di crediti per imposte non riscosse, purchè risulti che nell'esercizio al quale è riferito detto credito il reddito sia stato destinato in conformità all'art. 1 e nei limiti di tale destinazione.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.