§ 67.4.8c - Legge 22 luglio 1960, n. 765.
Modifiche al ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:22/07/1960
Numero:765


Sommario
Art. 1.      Il ruolo della carriera direttiva (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, di cui al quadro 18, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al [...]
Art. 2.      Il personale che, alla data del 1° luglio 1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coefficiente 325), già prevista nei quadri citati nel precedente art. 1, è collocato nella qualifica di [...]
Art. 3.      All'onere di lire 3.595.800, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.


§ 67.4.8c - Legge 22 luglio 1960, n. 765.

Modifiche al ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

(G.U. 4 agosto 1960, n. 190).

 

     Art. 1.

     Il ruolo della carriera direttiva (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, di cui al quadro 18, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 19, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo organico di cui all'annessa tabella.

 

          Art. 2.

     Il personale che, alla data del 1° luglio 1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coefficiente 325), già prevista nei quadri citati nel precedente art. 1, è collocato nella qualifica di ingegnere superiore (coefficiente 402), di cui al ruolo indicato nell'annessa tabella, con decorrenza dalla predetta data agli effetti economici e con l'anzianità posseduta nella qualifica di ingegnere ai soli effetti giuridici.

     Il servizio prestato dallo stesso personale anteriormente alla qualifica di ingegnere, in qualità di incaricato tecnico, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modifiche, è valutato per due quinti, e comunque per non più di quattro anni, ai fini della progressione di carriera.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 3.595.800, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

 

     Tabella

     (Omissis).