§ 67.4.86 – L. 26 maggio 1959, n. 351.
Regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:26/05/1959
Numero:351


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dalle norme contenute nelle [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 67.4.86 – L. 26 maggio 1959, n. 351.

Regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(G.U. 13 giugno 1959, n. 139).

 

     Art. 1.

     L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

     I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui al comma precedente per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959.

     La revisione prevista dall'art. 7 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

     Gli atti aggiuntivi di cui al secondo comma, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento.

     All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1958-59 sarà provveduto a carico del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     La somma di cui al precedente comma sarà ripartita fra le suddette quattro Società ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.