§ 67.4.66 – L. 31 marzo 1954, n. 141.
Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:31/03/1954
Numero:141


Sommario
Art. 1.      Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro [...]
Art. 2.      L'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, [...]


§ 67.4.66 – L. 31 marzo 1954, n. 141.

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

(G.U. 6 maggio 1954, n. 103).

 

     Art. 1.

     Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed è composto come segue:

     a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;

     b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

     d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

     e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

     f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

     g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.