§ 67.4.60 – L. 22 febbraio 1952, n. 115.
Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:22/02/1952
Numero:115


Sommario
Art. 1.      Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre [...]
Art. 2.      Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella [...]
Art. 3.      Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella [...]
Art. 4.      I diritti di cui all'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. [...]
Art. 5.      Il diritto previsto dall' articolo 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre [...]
Art. 6.      La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo [...]
Art. 7.      I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 8.      Per le navi a propulsione meccanica, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore con il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 67.4.60 – L. 22 febbraio 1952, n. 115.

Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.

(G.U. 18 marzo 1952, n. 67).

 

     Art. 1.

     Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalle legge 14 marzo 1940, n. 240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue:

     A) per approdo:

     a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

     b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta i navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato;

     B) per abbonamento:

     a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

     b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

 

          Art. 2.

     Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate in virtù dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del mare Mediterraneo, sono fissate come segue:

     a) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, non eccedente le cento;

     b) a lire 25 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.

 

          Art. 3.

     Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione nel mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le 50.

     Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

 

          Art. 4.

     I diritti di cui all'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, sono fissati come segue:

     a) a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;

     b) a lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;

     c) a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

 

          Art. 5.

     Il diritto previsto dall' articolo 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica e a vela nazionali ed estere equiparate, che compiono crociere turistiche, è portato a lire 260 per ogni passeggero.

     Il deposito, di cui al quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, è elevato a lire 440 per ogni passeggero.

 

          Art. 6.

     La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, è fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.

 

          Art. 7.

     I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per la concessione delle patenti di sanità sono fissati come segue:

     a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;

     a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;

     a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;

     a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.

 

          Art. 8.

     Per le navi a propulsione meccanica, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto l'impero delle precedenti leggi, la misura della tassa, quale è prevista dall'art. 1, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza della tassa già corrisposta, sotto deduzione della tassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo. In modo analogo sarà determinato l'ammontare del supplemento della tassa per le navi addette al servizio di rimorchio di cui all'art. 6.

     Le navi a propulsione meccanica abbonate alla tassa di ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in isconto della tassa di ancoraggio dovuta in base al precedente art. 1, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa di ancoraggio comincia ad essere dovuta e la scadenza dell'abbonamento.

     Per le navi a vela le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 saranno applicate a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero delle legge precedenti.

     Nessun aumento sarà apportato ai diritti di patente sanitaria durante il periodo di validità delle patenti stesse.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore con il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.