§ 67.4.57 – L. 29 maggio 1951, n. 539.
Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:29/05/1951
Numero:539


Sommario
Art. unico.      L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente


§ 67.4.57 – L. 29 maggio 1951, n. 539. [1]

Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

(G.U. 18 luglio 1951, n. 162).

 

     Art. unico.

     L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente:

     "Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave.

     Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.