§ 67.2.41 - D.M. 19 novembre 1992, n. 566.
Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:19/11/1992
Numero:566


Sommario
Art. 1.  Navigazione temporanea.
Art. 2.  Domanda per ottenere l'autorizzazione.
Art. 3.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 4.  Sigla temporanea.
Art. 5.  Condizioni da osservare per la navigazione temporanea.
Art. 6.  Modello di autorizzazione.
Art. 7.  Disciplina transitoria.


§ 67.2.41 - D.M. 19 novembre 1992, n. 566. [1]

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto.

(G.U. 16 febbraio 1993, n. 38).

 

     Art. 1. Navigazione temporanea.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per "navigazione temporanea" quella effettuata allo scopo di:

     a) verificare l'efficienza degli scafi e dei motori;

     b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;

     c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo ad un altro.

 

          Art. 2. Domanda per ottenere l'autorizzazione.

     1. I cantieri navali, i costruttori di motori marini e le aziende di vendita che intendono far compiere navigazione temporanea alle proprie imbarcazioni o navi da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza, per ottenere l'autorizzazione alla navigazione entro sei miglia dalla costa debbono presentare domanda all'ufficio circondariale marittimo o all'ufficio della motorizzazione civile nella cui giurisdizione l'impresa ha la sua sede principale o secondaria.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ufficio circondariale marittimo per la navigazione temporanea nelle acque marittime e dall'ufficio della motorizzazione civile per la navigazione temporanea nelle acque interne.

     3. Nel caso di richiesta di autorizzazione alla navigazione temporanea senza limiti dalla costa la domanda può essere presentata solo agli uffici circondariali marittimi.

     4. Alla domanda in carta da bollo devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) la copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e delle persone trasportate;

     b) il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dalla quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di aziende di vendita di imbarcazioni o navali da diporto o di motori marini per il diporto del soggetto richiedente;

     c) una dichiarazione dalla quale risulti che il soggetto richiedente ha predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone imbarcate.

 

          Art. 3. Contenuto dell'autorizzazione.

     1. Nell'autorizzazione alla navigazione temporanea debbono essere indicati:

     a) il soggetto autorizzato;

     b) la distanza massima dalla costa da non superare durante la navigazione oppure l'esplicita indicazione che la navigazione stessa si può effettuare senza limiti. In ogni caso la navigazione deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione e nei limiti consentiti dalle caratteristiche dell'unità.

     2. L'autorizzazione, rinnovabile di anno in anno con annotazione sul documento originale, è revocabile da parte dell'autorità amministrativa che ne ha disposto il rilascio, con provvedimento motivato.

     3. Le autorità competenti annotano, su di un registro, in ordine cronologico, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

     4. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire ulteriori condizioni di utilizzo.

 

          Art. 4. Sigla temporanea.

     1. La sigla temporanea, costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla scritta "temporanea", deve essere riportata su due tabelle da apporre in modo ben visibile su ciascun fianco, a destra di prora e a sinistra di poppa dell'unità da diporto. I caratteri debbono essere neri su fondo bianco ed avere le dimensioni previste per le sigle definite rispettivamente dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dei trasporti.

 

          Art. 5. Condizioni da osservare per la navigazione temporanea.

     1. L'unità che effettua la navigazione temporanea deve essere munita della autorizzazione e comandata o condotta da persone abilitate e dipendenti del soggetto autorizzato durante la navigazione temporanea le persone imbarcate non debbono essere in numero superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità, sotto la responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione.

     2. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione e per garantire la sicurezza delle persone imbarcate, sotto la responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione.

     3. Le unità autorizzate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico, ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, come previsto dal secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'apparato ricetrasmittente potrà essere utilizzato solo ai fini della sicurezza sul canale 16. Tale limitazione deve essere annotata sull'atto di autorizzazione. Il nominativo internazionale di chiamata è costituito dal nome del cantiere, del costruttore di motori marini o dall'azienda di vendita seguito dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione stessa.

 

          Art. 6. Modello di autorizzazione.

     1. Il modello di autorizzazione alla navigazione temporanea delle imbarcazioni e delle navi da diporto è conforme all'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

 

          Art. 7. Disciplina transitoria.

     1. Il decreto 8 luglio 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1976, n. 194, è abrogato. Le autorizzazioni alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento rilasciate ai sensi del predetto decreto continuano ad essere valide sino alla loro scadenza. E' in facoltà degli interessati richiederne la sostituzione con l'autorizzazione prevista nel presente decreto.

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 93 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.