§ 67.2.28 - Legge 26 aprile 1986, n. 193.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:26/04/1986
Numero:193


Sommario
Art. 1.      Il quinto comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'art. 217 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.
Art. 6.      L'art. 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'art. 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.
Art. 10.      L'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Dopo il terzo comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 12.      L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      L'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      Il secondo comma dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      L'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il secondo comma dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:
Art. 17.      L'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      L'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      L'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      L'art. 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      L'art. 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 22.      L'art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 23.      All'art. 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è aggiunto il seguente comma:
Art. 24.      L'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.
Art. 25.      Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di [...]
Art. 26.      L'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 27.      All'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo alla composizione del consiglio di [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Ai fini di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'art. 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale [...]
Art. 30.      Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i princìpi ed i [...]


§ 67.2.28 - Legge 26 aprile 1986, n. 193.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico.

(G.U. 21 maggio 1986, n. 116).

 

     Art. 1.

     Il quinto comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

     I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

     I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

     Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'art. 217 del codice della navigazione sono abrogati.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Tali registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile".

     L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore".

 

          Art. 5.

     L'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

     Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all'art. 148 del codice della navigazione.

     Sono mantenute, fino alla data di validità della licenza di cui all'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'art. 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50.

 

          Art. 6.

     L'art. 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 - Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.

     Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono.

     I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5 devono eleggere domicilio in Italia".

 

          Art. 7.

     L'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

     a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;

     b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

     Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.

     La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici della motorizzazione civile.

     Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

     La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo.

     La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi".

 

          Art. 8.

     L'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'art. 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

     La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

     La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 è sottoposta ogni cinque anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio di iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

     Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall'art. 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione.

     Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito".

 

          Art. 9.

     L'art. 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

     Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di cui all'art. 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

 

          Art. 10.

     L'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.

     Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile".

 

          Art. 11.

     Dopo il terzo comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorità marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.

     Analogamente, le autorità marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.

     Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa".

 

          Art. 12.

     L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. - Sono natanti:

     a) le unità da diporto a remi;

     b) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purchè la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a venticinque cavalli.

     I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.

     I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

     I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.

     I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonchè il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo".

 

          Art. 13.

     L'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. - In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

     Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

     Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

     Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette".

 

          Art. 14.

     Il secondo comma dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi".

 

          Art. 15.

     L'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. - Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

     a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa:

     b) anni 16, per i natanti a motore nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario;

     c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

     Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici".

 

          Art. 16.

     Il secondo comma dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

     "Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".

 

          Art. 17.

     L'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

     a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

     b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

     c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

     d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

     Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

     L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

     La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

     I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".

 

          Art. 18.

     L'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20, nonchè le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

     Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

     Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonchè per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".

 

          Art. 19.

     L'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 28. - Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20.

     Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20.

     Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unità navale.

     La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche, purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25".

 

          Art. 20.

     L'art. 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 33. - L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'art. 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".

 

          Art. 21.

     L'art. 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 38. - Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

     Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

     Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini".

 

          Art. 22.

     L'art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 39. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione".

 

          Art. 23.

     All'art. 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

     "Con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita".

 

          Art. 24.

     L'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

 

          Art. 25.

     Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti agli stessi.

 

          Art. 26.

     L'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Art. 49. - Su tutte le unità di diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

     Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM".

     La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27.

     All'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione del Registro navale italiano, è aggiunta la seguente lettera:

     "z) un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale".

 

          Art. 28. [1]

     [Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere dall'ufficio di iscrizione dell'unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi.

     Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali.]

 

          Art. 29.

     Ai fini di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'art. 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unità da diporto, assumono la denominazione di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualità, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.

 

          Art. 30.

     Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i princìpi ed i criteri direttivi ai fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.


[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.