§ 67.2.12 - Legge 14 agosto 1974, n. 378.
Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:14/08/1974
Numero:378


Sommario
Art. 1.      L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:
Art. 2.      Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 67.2.12 - Legge 14 agosto 1974, n. 378.

Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.

(G.U. 27 agosto 1974, n. 223).

 

     Art. 1.

     L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

     "Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 30 giugno 1975".

 

          Art. 2.

     Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della medesima legge.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.