§ 67.1.194 - D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 68.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:08/04/2010
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Disposizioni correttive
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 67.1.194 - D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 68.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo.

(G.U. 10 maggio 2010, n. 107)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

     Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;

     Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della citata direttiva 2006/23/CE;

     Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni correttive

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.».

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.

     5. La licenza è revocata in caso di:

     a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

     b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

     c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.».

     3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.

     5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.

     5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

     5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

     5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

     5-septies. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.

     5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

     5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.».

     4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».

 

     Art. 2. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. L'ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.