§ 67.1.127 - D.P.R. 10 maggio 2000, n. 223.
Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:10/05/2000
Numero:223


Sommario
Art. 1.  Obbligo della licenza e delle abilitazioni professionali per il personale civile addetto al controllo del traffico aereo.
Art. 2.  Licenza di controllore del traffico aereo
Art. 3.  Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo
Art. 4.  Abilitazioni di controllore del traffico aereo
Art. 5.  Funzioni connesse con le abilitazioni
Art. 6.  Requisiti per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo
Art. 7.  Rilascio della licenza
Art. 8.  Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni
Art. 9.  Programma di esame per il rilascio della licenza
Art. 10.  Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni
Art. 11.  Commissioni di esame per le licenze e le abilitazioni di controllore di traffico aereo
Art. 12.  Requisiti psicofisici
Art. 13.  Sospensione delle abilitazioni
Art. 14.  Reintegrazione delle abilitazioni
Art. 15.  Decadenza delle abilitazioni
Art. 16.  Revoca della licenza
Art. 17.  Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa
Art. 18.  Modello di licenza
Art. 19.  Disposizione transitoria


§ 67.1.127 - D.P.R. 10 maggio 2000, n. 223. [1]

Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo

(G.U. 9 agosto 2000, n. 185)

 

     Art. 1. Obbligo della licenza e delle abilitazioni professionali per il personale civile addetto al controllo del traffico aereo.

     1. Il personale civile addetto al controllo del traffico aereo deve essere titolare di apposita licenza, rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche del presente regolamento, in conformità ai criteri e alle disposizioni tecniche previsti nell'allegato I "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 - approvata e resa esecutiva con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 - nel rispetto dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461.

     3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.

 

          Art. 2. Licenza di controllore del traffico aereo

     1. La licenza di controllore del traffico aereo costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi di controllo del traffico aereo entro i limiti delle abilitazioni e nell'ambito delle specifiche funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

     2. La titolarità della licenza è condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.

 

          Art. 3. Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo

     1. La licenza di controllore del traffico aereo deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative funzioni o almeno una di esse, presso istituzioni o soggetti riconosciuti a livello nazionale o internazionale nel settore del controllo del traffico aereo, per un periodo continuativo superiore a cinque anni.

     2. La licenza non autorizza in ogni caso l'espletamento delle attività ad essa connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), senza il conseguimento delle specifiche abilitazioni ed il possesso dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 12.

     3. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico-scritto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonché privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.

 

          Art. 4. Abilitazioni di controllore del traffico aereo

     1. L'abilitazione indica speciali facoltà, limitazioni o condizioni relative all'attività autorizzata dalla licenza.

     2. Le abilitazioni si distinguono in:

     a) abilitazione al controllo di aerodromo;

     b) abilitazione al controllo di avvicinamento;

     c) abilitazione al controllo di avvicinamento radar di aerodromo;

     d) abilitazione al controllo radar di avvicinamento;

     e) abilitazione al controllo d'area;

     f) abilitazione al controllo radar d'area.

     3. Presso i centri di controllo regionale l'abilitazione di controllore assistente (CA) è equiparata alle abilitazioni al controllo di aerodromo e al controllo di avvicinamento.

     4. Ciascuna abilitazione è annotata sulla licenza ed indica il tipo di servizio autorizzato, nonché lo spazio aereo di giurisdizione dell'Ente per cui è stata rilasciata.

     5. La prima abilitazione viene conseguita contestualmente al rilascio della licenza.

 

          Art. 5. Funzioni connesse con le abilitazioni

     1. Le abilitazioni di cui all'articolo 4 autorizzano il titolare a:

     a) assicurare e supervisionare i servizi di controllo del traffico aereo, di informazioni volo e di allarme sulla base di procedure e di norme predeterminate, nell'ambito dello spazio aereo per cui l'abilitazione viene rilasciata;

     b) svolgere mansioni di coordinamento nell'ambito delle attività operative inerenti ai servizi di controllo del traffico aereo;

     c) sovrintendere all'addestramento del personale controllore in tirocinio di abilitazione presso l'ente di servizio;

     d) svolgere compiti connessi con la gestione operativa e tecnica della sede di appartenenza, nonché operare nelle attività d'ufficio strumentali ai servizi del traffico aereo;

     e) svolgere attività di formazione, consulenza, studio, pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo nel campo dei servizi del traffico aereo;

     f) svolgere attività, in ambito nazionale ed internazionale, che presuppongono il possesso di competenza e aggiornata conoscenza dei servizi del traffico aereo e delle problematiche afferenti al personale del controllo del traffico aereo;

     g) provvedere alla pianificazione ed alla gestione dei flussi di traffico.

 

          Art. 6. Requisiti per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo

     1. Per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore agli anni ventuno;

     b) cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi aderenti all'Unione europea;

     c) diploma di maturità rilasciato da istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     d) idoneità psicofisica accertata secondo le modalità di cui all'articolo 12;

     e) frequenza e superamento di uno specifico corso tenuto presso gli istituti della Divisione formazione dell'ENAV ovvero presso il centro addestramento dell'Aeronautica militare o presso istituti operanti anche nell'ambito dell'Unione europea e riconosciuti secondo specifiche disposizioni;

     f) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 7, comma 1;

     g) svolgimento soddisfacente, sotto la supervisione di un controllore del traffico aereo, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di attività di controllo aereo in ambiente reale non inferiore a tre mesi, nelle funzioni corrispondenti ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

 

          Art. 7. Rilascio della licenza

     1. Il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo ed il conseguimento della prima abilitazione è subordinato al superamento degli esami teorico-pratici previsti dai programmi di cui agli articoli 9 e 10.

     2. L'istruttoria per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo e per il conseguimento della prima abilitazione viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     3. La licenza di controllore del traffico aereo con la prima abilitazione, nonché le abilitazioni successive alla prima sono rilasciate dall'ENAV.

     4. La licenza non può essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

 

          Art. 8. Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

     1. Per il conseguimento delle abilitazioni è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

     a) idoneità psicofisica accertata secondo le modalità di cui all'articolo 12;

     b) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

     c) svolgimento soddisfacente, nei sei mesi precedenti la prova di esame, sotto la supervisione di un controllore del traffico aereo, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di attività di controllo del traffico aereo in ambiente reale non inferiore a:

     1) 90 ore da effettuarsi in un arco di tempo compreso tra trenta e sessanta giorni per l'abilitazione al controllo di aerodromo;

     2) 180 ore da effettuarsi in un arco di tempo compreso tra sessanta e centoventi giorni per le restanti abilitazioni.

     2. Nel caso in cui il candidato sia già titolare di diversa abilitazione in corso di validità superiore secondo la successione letterale indicata all'articolo 4, comma 2, o di uguale abilitazione riferita ad impianto diverso, il periodo di centottanta ore suindicate può essere ridotto fino alla metà.

     3. In caso di reintegro dell'abilitazione sospesa ai sensi dell'articolo 13 i periodi sopra citati possono essere ridotti fino alla metà.

     4. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo radar d'area comprende il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), d) ed e).

     5. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo d'area comprende il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

     6. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo radar di avvicinamento comprende il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c).

 

          Art. 9. Programma di esame per il rilascio della licenza

     1. Gli esami per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo comprendono una prova teorico-scritta e una prova pratica.

     2. Con la prova teorica si accerta la conoscenza delle seguenti materie da parte del candidato:

     a) leggi, regolamenti, normative nazionali e dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), attinenti il controllo del traffico aereo;

     b) caratteristiche generali, uso e limiti di impiego delle apparecchiature utilizzate nel controllo del traffico aereo;

     c) principi di meccanica del volo; principi operativi di funzionamento dell'aeromobile, del propulsore e dei sistemi di bordo; prestazioni dell'aeromobile in relazione alle operazioni di controllo del traffico aereo;

     d) l'incidenza del fattore umano nello svolgimento delle attività connesse al controllo del traffico aereo;

     e) conoscenza della lingua italiana, inglese e capacità di espressione idonea alle comunicazioni radio;

     f) meteorologia aeronautica, uso e valutazione di documentazione e informazioni meteorologiche; principi, formazione e caratteristiche di fenomeni meteorologici che influiscono sulle operazioni di volo e sulla sicurezza; altimetria;

     g) principi di navigazione aerea; principi, limitazioni e precisione del funzionamento dei sistemi di navigazione e degli aiuti visivi;

     h) procedure di controllo del traffico aereo, procedure di comunicazione, procedure radiotelefoniche e fraseologia;

     i) uso della documentazione aeronautica significativa e norme di sicurezza del volo.

     3. Con la prova pratica si accerta l'idoneità del candidato a svolgere in maniera sicura, ordinata e sollecita le funzioni di controllore del traffico aereo connesse con le abilitazioni indicate all'articolo 4, comma 2.

     4. L'ENAV stabilisce adeguate forme di pubblicità delle date degli esami.

 

          Art. 10. Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni

     1. Gli esami comprendono una prova teorica e una prova pratica.

     2. La prova teorica accerta la conoscenza dei regolamenti, dei servizi, delle installazioni, della meteorologia, dei tipi di traffico, delle caratteristiche geografiche, dei piani di intervento operativo e delle procedure che interessano l'aerodromo, le zone e lo spazio aereo cui la specifica abilitazione si riferisce.

     3. La prova pratica accerta l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni tecnico-operative relative all'abilitazione che si intende conseguire.

 

          Art. 11. Commissioni di esame per le licenze e le abilitazioni di controllore di traffico aereo

     1. La commissione esaminatrice per il rilascio della licenza e della prima abilitazione è nominata dal direttore generale dell'ENAV ed è composta dai seguenti membri:

     a) un controllore del traffico aereo in qualità di presidente, con una esperienza maturata nel campo del controllo del traffico aereo di almeno dieci anni, con abilitazioni in corso di validità;

     b) due controllori del traffico aereo, con una esperienza maturata nel campo del controllo del traffico aereo di almeno cinque anni, con abilitazioni in corso di validità.

     2. La commissione esaminatrice per il rilascio delle abilitazioni successive alla prima è nominata dal direttore generale dell'ENAV o da un dirigente da lui delegato e composta dai seguenti membri interni all'ENAV:

     a) un controllore del traffico aereo, in qualità di presidente, con una esperienza maturata nel campo del traffico aereo di almeno sei anni, con abilitazioni in corso di validità;

     b) due controllori del traffico aereo, con una esperienza maturata nel campo del traffico aereo di almeno tre anni, con abilitazioni in corso di validità.

 

          Art. 12. Requisiti psicofisici

     1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica. La persistenza di tale idoneità è richiesta per il conseguimento ed il mantenimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, limitatamente alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c). Le visite mediche di idoneità relative alle licenze ed alle abilitazioni sono quelle di classe 3, disciplinate dall'allegato I alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e regolamentate dal decreto ministeriale 15 settembre 1995.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuati i requisiti psicofisici per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e alla certificazione dell'idoneità al conseguimento della licenza e al conseguimento, al mantenimento ed alla reintegrazione delle abilitazioni.

     3. Le organizzazioni di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica, in particolare modo sulle condizioni di lavoro nel controllo del traffico aereo.

 

          Art. 13. Sospensione delle abilitazioni

     1. Le abilitazioni connesse alla licenza di controllore del traffico aereo, sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente decreto per un periodo continuativo superiore a centottanta giorni.

     2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni possono essere sospese dall'ENAV per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni ai regolamenti ed alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al traffico aereo.

     3. Le violazioni e la loro gravità sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due membri controllori del traffico aereo di comprovata esperienza professionale e da un membro controllore del traffico aereo designato dal controllore di traffico aereo oggetto di accertamento.

     4. La sospensione delle abilitazioni è adottata dall'ENAV ed è annotata sulla licenza.

 

          Art. 14. Reintegrazione delle abilitazioni

     1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell'articolo 13 possono essere reintegrate con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 8.

     2. La reintegrazione dell'abilitazione è annotata sulla licenza.

 

          Art. 15. Decadenza delle abilitazioni

     1. La decadenza delle abilitazioni, relativamente alle funzioni connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c), è disposta nei seguenti casi:

     a) la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1;

     b) raggiungimento del sessantesimo anno di età.

     2. La decadenza delle abilitazioni è annotata sulla licenza.

 

          Art. 16. Revoca della licenza

     1. Al di fuori dei casi in cui la revoca sia espressamente prevista dalla legge, la revoca della licenza di controllore di traffico aereo può essere disposta dall'ENAV nei casi di cui all'articolo 7, comma 4.

 

          Art. 17. Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

     1. Le certificazioni di controllore di traffico aereo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e abilitazioni previste dal presente regolamento, sulla base di criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto adottato, sentito l'ENAV, di intesa con il Ministro della difesa.

     2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non è subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

 

          Art. 18. Modello di licenza

     1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è adottato un modello di licenza di controllore di traffico aereo conforme alle indicazioni formulate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

 

          Art. 19. Disposizione transitoria

     1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento già in possesso della qualifica di controllore del traffico aereo, è attribuita la titolarità della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validità, di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.

     2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al controllo del traffico aereo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sarà disciplinato, ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 118.