§ 67.1.96 - Legge 25 febbraio 1992, n. 209.
Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:25/02/1992
Numero:209


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è autorizzato a concedere al personale della Direzione generale [...]
Art. 2.      1. Al personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1° [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 4.526 milioni, a decorrere dal 1992, si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 67.1.96 - Legge 25 febbraio 1992, n. 209.

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

(G.U. 5 marzo 1992, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è autorizzato a concedere al personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttività, tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarità del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terrà conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli.

     2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a quanto previsto per il personale di altri Ministeri che già percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto dell'assiduità del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

     3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

     4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

     5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

 

          Art. 2.

     1. Al personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai soli fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 4.526 milioni, a decorrere dal 1992, si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonché per l'assunzione a termine degli ispettori di volo".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.