§ 67.1.4A - Legge 21 dicembre 1977, n. 985.
Modifica della L. 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale ed integrazione della L. 22 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:21/12/1977
Numero:985


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L. 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 2 della L. 10 novembre 1973, n. 755 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell'articolo 5 della L. 10 novembre 1973, n. 755 , sono abrogati.
Art. 4. 
Art. 5.      La Società aeroporti di Roma è tenuta a predisporre senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che farà [...]
Art. 6.      Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della società concessionaria, [...]
Art. 7.      Per l'esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella [...]
Art. 8.      Dopo il secondo comma dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1973, n. 825 è inserito il seguente:
Art. 9.      L'ufficio speciale del genio civile istituito con D.L. 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in L. 23 dicembre 1967, n. 1246, nonché l'annesso laboratorio prove e controllo materiali, sono [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti e le somme ancora disponibili per la [...]


§ 67.1.4A - Legge 21 dicembre 1977, n. 985.

Modifica della L. 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale ed integrazione della L. 22 dicembre 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile

(G.U. 10 gennaio 1978, n. 9)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L. 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.

     È altresì risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la società, ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data l5 luglio 1974.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sarà modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Società aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 2 della L. 10 novembre 1973, n. 755 è sostituito dal seguente:

     La società concessionaria provvederà a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornirà gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci".

 

          Art. 3.

     I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell'articolo 5 della L. 10 novembre 1973, n. 755 , sono abrogati.

 

          Art. 4. [1]

     Entro il 31 dicembre 1979 la società concessionaria e tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:

     a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1° luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;

     b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e le società per azioni >, approvata con decreto in data 1° luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonché agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.

     Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvederà con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

     Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.

 

          Art. 5.

     La Società aeroporti di Roma è tenuta a predisporre senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che farà pervenire al Ministero dei trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nei casi in cui l'amministrazione dello Stato decida la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento o ammodernamento degli impianti o delle infrastrutture del sistema aeroportuale della capitale, la Società aeroporti di Roma è tenuta a sviluppare i relativi progetti di massima e di progetti operativi nei tempi e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dei trasporti.

     Ove i progetti di cui al comma precedente vengano approvati con decreto del Ministro per i trasporti, la approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere, e deve contenere l'indicazione della spesa autorizzata.

 

          Art. 6.

     Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della società concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.

     Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, numeri 5 e 7 della L. 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per l'esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n. 2632, è adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.

     In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 8.

     Dopo il secondo comma dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1973, n. 825 è inserito il seguente:

     Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate".

 

          Art. 9.

     L'ufficio speciale del genio civile istituito con D.L. 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in L. 23 dicembre 1967, n. 1246, nonché l'annesso laboratorio prove e controllo materiali, sono soppressi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

     I compiti attribuiti al predetto ufficio relativamente allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza e alla contabilizzazione delle opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale > di Roma-Fiumicino sono trasferiti al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, unitamente al laboratorio prove e controllo materiali con l'intera dotazione di attrezzature esistenti.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti e le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 26 maggio 1979, n. 151. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi la L. 11 novembre 1981, n. 644.