§ 67.1.19 - Legge 18 aprile 1962, n. 194.
Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:18/04/1962
Numero:194


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.1.19 - Legge 18 aprile 1962, n. 194.

Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano

(G.U. 5 maggio 1962, n. 115)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta, la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, già Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.

     Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprietà dello Stato.

     I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti tra lo Stato e le Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.