§ 66.3.33 – D.P.R. 11 maggio 1976, n. 271.
Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:11/05/1976
Numero:271


Sommario
Art. 1.      A tutto il personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è corrisposta, a decorrere dal 1°settembre 1975, un'anticipazione sul contenuto [...]
Art. 2.      Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, la misura oraria indicata nella [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° settembre 1975 al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° gennaio 1976 negli opifici e stabilimenti in cui si effettuano due turni giornalieri di lavoro la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° settembre 1975, al personale che presta servizio nei depositi, magazzini, opifici, stabilimenti di lavorazione e di commercializzazione [...]
Art. 7.      L'anticipazione di cui all'art. 1 e i compensi ed indennità indicati agli articoli 2, 3, 4 e 6 non vengono computati ai fini del raggiungimento dell'importo limite [...]
Art. 8.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155


§ 66.3.33 – D.P.R. 11 maggio 1976, n. 271.

Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 19 maggio 1976, n. 131).

 

     Art. 1.

     A tutto il personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è corrisposta, a decorrere dal 1°settembre 1975, un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1°luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.

     L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

 

          Art. 2.

     Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, la misura oraria indicata nella nota alle tabelle A e B allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, come sostituite dal decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è elevata a L. 1.100 a decorrere dal 1° settembre 1975.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° settembre 1975 al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici o stabilimenti, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, un'indennità pari al 12 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento.

     Al personale degli opifici e stabilimenti presso i quali è stata effettuata la sperimentazione dei doppi turni, l'indennità di cui al precedente comma sarà corrisposta, in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese durante detta sperimentazione, a decorrere dal 1° ottobre 1974.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, l'indennità di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, nella misura del 24 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 negli opifici e stabilimenti in cui si effettuano due turni giornalieri di lavoro la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita in 38 ore.

     A decorrere dalla stessa data, negli opifici e stabilimenti presso i quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita in 36 ore.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° settembre 1975, al personale che presta servizio nei depositi, magazzini, opifici, stabilimenti di lavorazione e di commercializzazione dell'Amministrazione dei monopoli, ove si opera a diretto contatto con i tabacchi o i sali, è corrisposta un'indennità nella misura di L. 2.700 settimanali ragguagliata a giorno, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.

     Detta indennità assorbe ogni altro emolumento per prestazioni analoghe a quelle previste al precedente comma, salva la possibilità, per il personale interessato, di optare per il trattamento economico più favorevole.

 

          Art. 7.

     L'anticipazione di cui all'art. 1 e i compensi ed indennità indicati agli articoli 2, 3, 4 e 6 non vengono computati ai fini del raggiungimento dell'importo limite stabilito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

 

          Art. 8.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.