§ 66.1.34 – L. 14 novembre 1967, n. 1095.
Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:14/11/1967
Numero:1095


Sommario
Art. 1.      L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a [...]
Art. 4.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge


§ 66.1.34 – L. 14 novembre 1967, n. 1095.

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.

(G.U. 1 dicembre 1967, n. 300).

 

     Art. 1.

     L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.

     Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi [1].

 

          Art. 2. [2]

     Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:

     1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;

     2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;

     3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. [3]

     Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.

     I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.

 

          Art. 3.

     Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 [4].

     Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro dalle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:

     a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;

     b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 8 agosto 1977, n. 556.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 8 agosto 1977, n. 556.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 29 gennaio 1986, n. 25, nel testo risultante dall'art. 18 della L. 8 agosto 1977, n. 556.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.