§ 66.1.6 – D.Lgs.Lgt. 18 febbraio 1946, n. 113.
Provvedimenti concernenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:18/02/1946
Numero:113


Sommario
Art. 1.      L'orario normale di lavoro negli stabilimenti e nei depositi dei tabacchi lavorati è di sette ore giornaliere effettive sul posto di lavoro
Art. 2.      Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, saranno apportate modifiche ai regolamenti e agli ordinamenti [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 66.1.6 – D.Lgs.Lgt. 18 febbraio 1946, n. 113.

Provvedimenti concernenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(G.U. 26 marzo 1946, n. 71).

 

     Art. 1.

     L'orario normale di lavoro negli stabilimenti e nei depositi dei tabacchi lavorati è di sette ore giornaliere effettive sul posto di lavoro.

 

          Art. 2.

     Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, saranno apportate modifiche ai regolamenti e agli ordinamenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti.

     Le norme riflettenti i servizi interni degli stabilimenti e dei depositi saranno emanate con decreti del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per il tesoro, pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.