§ 65.3.1 – R.D. 30 ottobre 1896, n. 508.
Approvazione del regolamento pel servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di Banca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.3 disciplina generale
Data:30/10/1896
Numero:508


Sommario
Articolo 1.      E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sul servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di [...]
Articolo 2.      I regolamenti approvati coi Nostri citati decreti del 16 giugno 1881, n. 253, e 28 aprile 1895, n. 321, sono abrogati
Art. 1.      La creazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla corte dei conti
Art. 2.      I biglietti e i buoni di cassa, da servire per i bisogni di scorta, sono ordinati con decreto del Ministro del tesoro, registrato alla corte dei conti, e da pubblicarsi [...]
Art. 3.      La fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è affidata all'officina governativa delle carte-valori
Art. 4.      La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa è data in appalto alle cartiere italiane, con regolare contratto [...]
Art. 5.      I punzoni per la filigrana della carta sono forniti dalla detta officina. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso le cartiere dai controllori del [...]
Art. 6.      I controllori del tesoro, in concorso col personale di assistenza destinato dal direttore dell'officina delle carte-valori, esercitano una costante sorveglianza sulla [...]
Art. 7.      I distintivi e i segni speciali dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa sono approvati con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla corte [...]
Art. 8.      L'officina delle carte-valori tiene una gestione separata, dipendente dalla direzione generale del tesoro, per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di [...]
Art. 9.      I biglietti e i buoni fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti o buoni, quanti vengono indicati nei decreti reali di creazione, e in quelli [...]
Art. 10.      La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti e dei buoni sono distrutte, previa autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con [...]
Art. 11.      Una cassa speciale, dipendente dalla direzione generale del tesoro, concentra il servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei buoni di cassa
Art. 12.      Il servizio della cassa speciale è affidato ad un cassiere col controllo di un delegato del tesoro
Art. 13.      Le operazioni della cassa speciale sono sorvegliate dalla corte dei conti per mezzo di apposito ufficio di delegazione
Art. 14.      Il cassiere, il delegato-controllore, il vice delegato-controllore e i ragionieri addetti alla cassa speciale debbono a garanzia della rispettiva gestione, prestare [...]
Art. 15.      Le formalità e i procedimenti riguardanti la prestazione, la revisione e l'approvazione delle cauzioni sono applicabili ai funzionari della cassa speciale le stesse [...]
Art. 16.      Con decreto ministeriale è stabilito un assegno al cassiere pel pagamento del personale privato, per le spese di ufficio e per il servizio di cassa
Art. 17.      La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato e i buoni di cassa, deve essere chiusa con tre serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute dal [...]
Art. 18.      La delegazione del tesoro sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale
Art. 19.      La delegazione della corte dei conti esercita il proprio sindacato invigilando a che le emissioni ed il cambio dei biglietti siano conformi alle disposizioni di legge. [...]
Art. 20.      E' demandato ad una commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, l'esame dei biglietti e dei buoni di cassa circolanti per [...]
Art. 21.      La commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di otto commissari, alle cui nomine è provveduto con decreto del Ministro del tesoro
Art. 22.      I commissari rimangono in carica per un biennio, scaduto il quale possono essere confermati
Art. 23.      I biglietti e i buoni di cassa fabbricati dall'officina delle carte-valori sono da questa spediti alla cassa speciale per serie intiere, formate in mazzette come è detto [...]
Art. 24.      L'officina delle carte-valori emette una bolletta a matrice e contro-matrice dei biglietti e buoni che spedisce, firmata dal magazziniere dell'officina, dal capo [...]
Art. 25.      La contazione dei biglietti è fatta dal cassiere per taglio, serie e numero, alla presenza dei delegati del tesoro e della corte dei conti
Art. 26.      Compiuta la verificazione dei biglietti o buoni e riconosciuta esatta la spedizione, il cassiere stacca da un bollettario a matrice e contro-matrice una ricevuta con le [...]
Art. 27.      I biglietti e i buoni di cassa logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei [...]
Art. 28.      I biglietti e i buoni logori, ritirati dalla circolazione come all'articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie mediante perforamento
Art. 29.      Nei giorni stabiliti dalla direzione generale del tesoro, le sezioni della regia tesoreria provinciale spediscono, in raccomandazione, i biglietti e buoni logori alla [...]
Art. 30.      In seguito ad avviso della direzione generale del tesoro, il cassiere speciale ed il delegato-controllore provvedono pel ritiro dall'ufficio postale dei pacchi [...]
Art. 31.      I biglietti e i buoni sono sommariamente riscontrati e di nuovo perforati dal cassiere in concorso del delegato del tesoro. La commissione tecnica, di cui all'art. 20, [...]
Art. 32.      Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti e buoni di una o più sezioni di tesoreria, l'immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso dei delegati [...]
Art. 33.      In corrispondenza al carico dei biglietti e buoni di cassa logori ricevuti, il cassiere speciale, in concorso dei delegati del tesoro e della corte dei conti, preleva [...]
Art. 34.      I biglietti di Stato e i buoni di cassa, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio
Art. 35.      I biglietti e i buoni danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla commissione tecnica sono consegnati dal delegato-controllore al cassiere speciale, perchè li [...]
Art. 36.      I biglietti ed i buoni danneggiati, presentati all'esame della commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili al cambio, se non conservano sufficienti caratteri per [...]
Art. 37.      Il delegato controllore della cassa speciale dà partecipazione all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale ed alle delegazioni del tesoro, che hanno trasmesso [...]
Art. 38.      Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli degli istituti di emissione, ai quali venissero presentati biglietti di Stato o buoni di cassa ritenuti [...]
Art. 39.      I biglietti ed i buoni sequestrati debbono essere spediti o consegnati insieme col terzo esemplare del verbale, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale o [...]
Art. 40.      I biglietti e i buoni, pervenuti all'autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti della forza pubblica, debbono pure essere spediti [...]
Art. 41.      I biglietti e i buoni, riconosciuti legittimi dalla commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità, sono passati dal delegato-controllore al cassiere [...]
Art. 42.      I biglietti di Stato ed i buoni di cassa dichiarati dalla commissione tecnica falsi o falsificati saranno restituiti dal delegato-controllore presso la cassa speciale, [...]
Art. 43.      L'autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti o buoni falsi, deve richiederle direttamente alla delegazione del tesoro presso [...]
Art. 44.      Le decisioni dell'autorità giudiziaria sui biglietti o buoni denunziati come falsi debbono essere partecipate dall'autorità medesima al Ministero del tesoro, direzione [...]
Art. 45.      I biglietti di Stato ed i buoni di cassa, concentrati nella cassa speciale ed annullati, debbono essere verificati, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, e [...]
Art. 46.      La verificazione dei biglietti di Stato da 5 e 10 lire, e dei buoni di cassa in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all'articolo precedente, dev'essere [...]
Art. 47.      I biglietti da lire 25, prima di essere sottoposti alla verificazione in sede di abbruciamento, a cura del cassiere e col concorso dei delegati del tesoro e della corte [...]
Art. 48.      Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti processi verbali
Art. 49.      Indipendentemente dalla vigilanza che, per effetto del regio decreto 10 dicembre 1894, n. 535, deve essere esercitata sulla cassa speciale da parte dell'ufficio centrale [...]
Art. 50.      La fabbricazione dei biglietti di banca deve essere sempre autorizzata mediante decreto del Ministro del tesoro, sopra domanda dell'istituto interessato
Art. 51.      La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e somministrata esclusivamente da cartiere italiane
Art. 52.      I punzoni e le forme filigranate per la fabbricazione della carta sono eseguiti sotto la sorveglianza dei controllori del tesoro e dei rappresentanti dell'istituto [...]
Art. 53.      Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le cartiere, sono osservate, in quanto non venga altrimenti [...]
Art. 54.      Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del tesoro, e accettata dai rappresentanti dell'istituto, a ciò autorizzati, è spedita dal fabbricante, previo loro [...]
Art. 55.      Pervenuta all'istituto la carta spedita dalle cartiere, l'istituto stesso, col concorso del delegato del tesoro addetto all'officina per la fabbricazione dei biglietti [...]
Art. 56.      A misura del bisogno, la carta filigranata viene affidata a chi dirige i lavori dell'officina, le cui operazioni per la stampa dei biglietti sono eseguite sotto la [...]
Art. 57.      Compiute le operazioni di stampa sulla carta filigranata, tranne quelle riguardanti l'indicazione della serie, dei numeri e delle firme, il capo dell'officina [...]
Art. 58.      Il delegato del tesoro provvede all'apposizione, su ciascun biglietto stampato sulla carta consegnatagli, del contrassegno di Stato che verrà descritto nel decreto [...]
Art. 59.      I fogli della carta filigranata, muniti del contrassegno di Stato, passano di nuovo all'officina dell'istituto, ovvero sono trasmessi all'istituto stesso, per essere [...]
Art. 60.      La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione sarà sempre custodita secondo il disposto del precedente art. 55. Essa sarà impiegata in una [...]
Art. 61.      I punzoni, le placche, i clichès e simili, che abbiano servito all'applicazione del contrassegno di Stato, compiuta la lavorazione dei biglietti, sono consegnati alla [...]
Art. 62.      I punzoni e le forme filigranate, appena compiuta la fabbricazione della carta, vengono custoditi in un locale annesso alla sede o succursale dell'istituto nel capoluogo [...]
Art. 63.      Presso la sede della banca d'Italia in Roma, presso la direzione generale del banco di Napoli, in Napoli, e presso la direzione generale del banco di Sicilia in Palermo, [...]
Art. 64.      L'ufficio centrale d'ispezione, secondo l'opportunità e d'accordo coll'istituto interessato, dispone che siano spediti alla cassa speciale dell'istituto medesimo i [...]
Art. 65.      L'ufficio centrale d'ispezione deve curare che ciascun istituto sia costantemente in possesso di biglietti di propria fabbricazione, per un ammontare non superiore alla [...]
Art. 66.      Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascun istituto, raccolti presso la sede, rispettivamente, di Roma, di Napoli e di Palermo, i biglietti logori o danneggiati [...]
Art. 67.      Potrà essere eccezionalmente consentito agli istituti di concentrare i biglietti logori o danneggiati, da barattarsi, presso altre sedi o succursali, dove saranno [...]
Art. 68. 
Art. 69.      Nella cassa speciale è costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l'art. 68, [...]
Art. 70.      Le anticipazioni possono essere restituite dal tesoro all'istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi valuta avente corso legale
Art. 71.      Le immissioni e le estrazioni presso la cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni sono accertate nelle forme stabilite per le operazioni di immissione [...]
Art. 72.      Qualora, a forma dell'art. 1 dell'allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339, gli istituti di emissione abbiano una circolazione di biglietti superiore ai limiti [...]
Art. 73.      Nelle situazioni decadali gli istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione. L'ammontare di questi biglietti, insieme con [...]
Art. 74.      La situazione della cassa speciale all'ultimo giorno di ciascun mese deve essere pubblicata, ed è compilata secondo le norme fissate con decreto ministeriale
Art. 75.      L'ufficio centrale d'ispezione provvederà a che le fabbricazioni di biglietti, da autorizzarsi per decreto ministeriale a forma dell'art. 50, e da eseguirsi secondo il [...]
Art. 76.      La carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di antico modello, non necessaria per le lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una cassa a parte [...]
Art. 77.      Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da case forestiere, le occorrenti somministrazioni saranno fatte con l'intervento dei regi rappresentanti [...]
Art. 78.      A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale [...]
Art. 79.      Scaduto il termine entro il quale deve cessare l'emissione dei biglietti presentemente in corso, l'ufficio d'ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele e le [...]


§ 65.3.1 – R.D. 30 ottobre 1896, n. 508.

Approvazione del regolamento pel servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di Banca.

(G.U. 5 dicembre 1896, n. 288).

 

     Articolo 1.

     E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sul servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di banca.

 

          Articolo 2.

     I regolamenti approvati coi Nostri citati decreti del 16 giugno 1881, n. 253, e 28 aprile 1895, n. 321, sono abrogati.

 

 

Regolamento

 

Titolo I

FABBRICAZIONE

 

          Art. 1.

     La creazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla corte dei conti.

 

          Art. 2.

     I biglietti e i buoni di cassa, da servire per i bisogni di scorta, sono ordinati con decreto del Ministro del tesoro, registrato alla corte dei conti, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

          Art. 3.

     La fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è affidata all'officina governativa delle carte-valori.

 

          Art. 4.

     La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa è data in appalto alle cartiere italiane, con regolare contratto stipulato fra il direttore della officina governativa delle carte-valori per parte dello Stato, e le ditte rappresentanti le cartiere medesime.

 

          Art. 5.

     I punzoni per la filigrana della carta sono forniti dalla detta officina. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso le cartiere dai controllori del tesoro che vi sono addetti, se debbano servire per le lavorazioni in corso o da eseguirsi prossimamente. Altrimenti debbano essere restituiti alla officina governativa delle carte-valori.

 

          Art. 6.

     I controllori del tesoro, in concorso col personale di assistenza destinato dal direttore dell'officina delle carte-valori, esercitano una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri, e in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione od istruzione emanata e da emanarsi dal Ministero del tesoro.

     Essi tengono in consegna la carta prodotta dalle cartiere; ne curano la spedizione, secondo le richieste, all'officina governativa delle carte-valori; custodiscono i fogli mal riusciti e quelli di scarto restituiti dalla detta officina, e, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, e coll'assistenza di un ispettore dell'ufficio centrale d'ispezione o di delegati speciali, procedono alla distruzione dei fogli medesimi secondo le rispettive istruzioni.

 

          Art. 7.

     I distintivi e i segni speciali dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa sono approvati con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla corte dei conti e da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno, sotto l'osservanza dell'art. 27 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

 

          Art. 8.

     L'officina delle carte-valori tiene una gestione separata, dipendente dalla direzione generale del tesoro, per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa.

     Con servizio speciale di controllo presso la medesima officina, è tenuto conto del movimento della carta per la fabbricazione dei biglietti e dei buoni, e sono seguite le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti e dei buoni medesimi.

     La corte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull'officina e sul controllo.

 

          Art. 9.

     I biglietti e i buoni fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti o buoni, quanti vengono indicati nei decreti reali di creazione, e in quelli ministeriali di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun biglietto o buono è contrassegnato da un numero d'ordine progressivo per ogni serie. Devono essere raccolti in mazzette di cento biglietti o buoni uniti insieme con legatura nell'apposito margine.

 

          Art. 10.

     La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti e dei buoni sono distrutte, previa autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con intervento del direttore dell'officina, del controllore, del delegato della corte dei conti e di un funzionario dell'ufficio centrale d'ispezione.

 

Titolo II

CASSA SPECIALE

 

          Art. 11.

     Una cassa speciale, dipendente dalla direzione generale del tesoro, concentra il servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei buoni di cassa.

     Essa custodisce i biglietti e i buoni di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall'officina delle carte-valori, e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione di essi.

     La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

 

          Art. 12.

     Il servizio della cassa speciale è affidato ad un cassiere col controllo di un delegato del tesoro.

     Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere rende il conto giudiziale.

 

          Art. 13.

     Le operazioni della cassa speciale sono sorvegliate dalla corte dei conti per mezzo di apposito ufficio di delegazione.

 

          Art. 14.

     Il cassiere, il delegato-controllore, il vice delegato-controllore e i ragionieri addetti alla cassa speciale debbono a garanzia della rispettiva gestione, prestare rispettivamente una cauzione non inferiore alla somma capitale di lire 50.000, lire 12.000, lire 8.000 e lire 4.000.

     La cauzione è prestata in conformità alle disposizioni stabilite dal primo comma dell'art. 231 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 15.

     Le formalità e i procedimenti riguardanti la prestazione, la revisione e l'approvazione delle cauzioni sono applicabili ai funzionari della cassa speciale le stesse disposizioni che si riferiscono al personale di gestione e di controllo e a quello delle delegazioni dipendenti dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 16.

     Con decreto ministeriale è stabilito un assegno al cassiere pel pagamento del personale privato, per le spese di ufficio e per il servizio di cassa.

 

          Art. 17.

     La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato e i buoni di cassa, deve essere chiusa con tre serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute dal cassiere, una dal delegato controllore e la terza dal delegato della corte dei conti.

     Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l'intervento dei detentori delle tre chiavi.

 

          Art. 18.

     La delegazione del tesoro sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale.

     Disimpegna anche il servizio dei biglietti e buoni danneggiati o sospetti di falsità che ad essa pervengono, e che deve presentare alla commissione tecnica.

 

          Art. 19.

     La delegazione della corte dei conti esercita il proprio sindacato invigilando a che le emissioni ed il cambio dei biglietti siano conformi alle disposizioni di legge. Si accerta della regolarità delle operazioni di cassa e della esistenza dei fondi.

     La detta delegazione dipende esclusivamente dalla corte dei conti, alla quale riferisce intorno all'andamento del servizio.

 

Titolo III

COMMISSIONE TECNICA

 

          Art. 20.

     E' demandato ad una commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, l'esame dei biglietti e dei buoni di cassa circolanti per conto dello Stato:

     a) logori, danneggiati e proposti per il cambio, od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;

     b) sospetti di falsità o di falsificazione.

 

          Art. 21.

     La commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di otto commissari, alle cui nomine è provveduto con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 22.

     I commissari rimangono in carica per un biennio, scaduto il quale possono essere confermati.

 

Titolo IV

MOVIMENTO DEI BIGLIETTI DI STATO E DEI BUONI DI CASSA

 

§ 1

Biglietti e buoni di nuova fabbricazione

 

          Art. 23.

     I biglietti e i buoni di cassa fabbricati dall'officina delle carte-valori sono da questa spediti alla cassa speciale per serie intiere, formate in mazzette come è detto all'art. 9.

     Ai biglietti del taglio da lire 25 sono lasciate annesse le rispettive matrici, prescritte dal regio decreto 9 maggio 1895, n. 324. Queste matrici, dopo staccati i biglietti con le forbici in modo che i tagli risultino, possibilmente, uno diverso dall'altro, rimangono in custodia del cassiere speciale.

     La spedizione dei biglietti e buoni dall'officina alla cassa speciale si effettua con casse solide chiuse a chiave e suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno del magazzino centrale dell'officina e l'altro del controllo, e scortate da forza armata.

     Della spedizione è dato preavviso alla direzione generale del tesoro, la quale ne informa la delegazione del tesoro presso la cassa speciale.

 

          Art. 24.

     L'officina delle carte-valori emette una bolletta a matrice e contro-matrice dei biglietti e buoni che spedisce, firmata dal magazziniere dell'officina, dal capo dell'ufficio del controllo e vistata dal delegato della corte dei conti.

     La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti e buoni.

     Le bolletta è consegnata all'impiegato del controllo che accompagna i biglietti alla cassa speciale, la contro-matrice è trasmessa alla direzione generale del tesoro.

 

          Art. 25.

     La contazione dei biglietti è fatta dal cassiere per taglio, serie e numero, alla presenza dei delegati del tesoro e della corte dei conti.

     I detti delegati accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

 

          Art. 26.

     Compiuta la verificazione dei biglietti o buoni e riconosciuta esatta la spedizione, il cassiere stacca da un bollettario a matrice e contro-matrice una ricevuta con le indicazioni di cui all'art. 24, munita della sua firma e del visto dei delegati del tesoro e della corte dei conti.

     La ricevuta figlia è consegnata all'impiegato del controllo dell'officina carte-valori e la contro-matrice è spedita alla direzione generale del tesoro.

 

§ 2

Biglietti di Stato e buoni di cassa logori

 

          Art. 27.

     I biglietti e i buoni di cassa logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.

     I biglietti e i buoni, che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti o buoni spendibili prelevati dal fondo ordinario di cassa.

 

          Art. 28.

     I biglietti e i buoni logori, ritirati dalla circolazione come all'articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie mediante perforamento.

     Sul verso di ciascun biglietto o buono è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola - annullato - e con la indicazione della tesoreria e della data dell'annullamento.

 

          Art. 29.

     Nei giorni stabiliti dalla direzione generale del tesoro, le sezioni della regia tesoreria provinciale spediscono, in raccomandazione, i biglietti e buoni logori alla cassa speciale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed impiombati, accompagnati da apposito verbale.

     La tesoreria centrale del Regno e la sezione di regia tesoreria provinciale in Roma consegnano direttamente alla cassa speciale i biglietti e i buoni logori da esse ritirati.

 

          Art. 30.

     In seguito ad avviso della direzione generale del tesoro, il cassiere speciale ed il delegato-controllore provvedono pel ritiro dall'ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti ed i buoni di cassa logori.

 

          Art. 31.

     I biglietti e i buoni sono sommariamente riscontrati e di nuovo perforati dal cassiere in concorso del delegato del tesoro. La commissione tecnica, di cui all'art. 20, procede poi alla contazione ed all'esame dei singoli biglietti e buoni, stendendo processo verbale.

     A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti e buoni provenienti dalla sezione di tesoreria provinciale, può assistere un delegato della banca d'Italia.

 

          Art. 32.

     Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti e buoni di una o più sezioni di tesoreria, l'immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso dei delegati del tesoro e della corte dei conti.

     Il cassiere speciale si dà carico dell'ammontare dei biglietti e dei buoni logori, riconosciuti legittimi, mediante rilascio di apposita bolletta a matrice, figlia e contro-matrice.

     Quest'ultima viene spedita alla direzione generale del tesoro per essere passata al tesoriere centrale del Regno.

 

§ 3

Cambio dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori pervenuti alla cassa speciale

 

          Art. 33.

     In corrispondenza al carico dei biglietti e buoni di cassa logori ricevuti, il cassiere speciale, in concorso dei delegati del tesoro e della corte dei conti, preleva del fondo di scorta altrettanta somma di biglietti e buoni dello stesso taglio dei logori, e li consegna al tesoriere centrale, accompagnati dalla bolletta figlia di cui all'art. 32, e contro ritiro della corrispondente contro-matrice quietanzata.

     Il tesoriere centrale rimborsa la tesoreria provinciale con quietanza di fondo somministrato.

 

§ 4

Biglietti di Stato e buoni di cassa danneggiati

 

          Art. 34.

     I biglietti di Stato e i buoni di cassa, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio.

     Sulla richiesta dei possessori, essi possono essere ricevuti in consegna dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di tesoreria provinciale, perchè ne sia fatto l'invio alla delegazione del tesoro presso la cassa speciale, e siano sottoposti all'esame della commissione tecnica. La tesoreria centrale ne fa l'invio a mezzo dell'ufficio di controllo e le sezioni di tesoreria provinciale lo effettuano a mezzo del rispettivo delegato del tesoro.

 

          Art. 35.

     I biglietti e i buoni danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla commissione tecnica sono consegnati dal delegato-controllore al cassiere speciale, perchè li assuma in carico nel fondo dei logori destinati alla distruzione.

     Il cassiere speciale procede per questi biglietti e buoni, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli 32 e 33, ponendo a tergo della bolletta la parola danneggiati, senza distinzione di provenienza.

 

          Art. 36.

     I biglietti ed i buoni danneggiati, presentati all'esame della commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili al cambio, se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel cambio stesso.

     I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso il cassiere per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

 

          Art. 37.

     Il delegato controllore della cassa speciale dà partecipazione all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale ed alle delegazioni del tesoro, che hanno trasmesso i biglietti e buoni danneggiati, delle decisioni della commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti e buoni ammessi al cambio.

 

§ 5

Biglietti di Stato e buoni di cassa falsi o sospetti di falsità

 

          Art. 38.

     Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli degli istituti di emissione, ai quali venissero presentati biglietti di Stato o buoni di cassa ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono trattenerli, stendendo speciale verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di ciascun biglietto o buono, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora del presentatore. Questi deve firmare tanto il verbale quanto il biglietto o buono, e, ove non possa farlo, sarà richiesta la firma di due testimoni. Un esemplare del verbale sarà rilasciato all'esibitore del biglietto o buono falso, ed un altro sarà spedito, immediatamente, a cura dell'ufficio sequestrante, all'autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro.

     E' vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto o buono falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e restituire l'altra al presentatore.

 

          Art. 39.

     I biglietti ed i buoni sequestrati debbono essere spediti o consegnati insieme col terzo esemplare del verbale, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale o alla delegazione del tesoro presso la sezione di tesoreria della rispettiva provincia, che, non più tardi del 5, 15 e 25 d'ogni mese, li trasmette, con un elenco dei verbali e con l'esemplare dei verbali medesimi, alla delegazione del tesoro presso la cassa speciale, per essere sottoposti all'esame della commissione indicata all'art. 20.

 

          Art. 40.

     I biglietti e i buoni, pervenuti all'autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti della forza pubblica, debbono pure essere spediti alla delegazione del tesoro presso la cassa speciale per l'esame di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 41.

     I biglietti e i buoni, riconosciuti legittimi dalla commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità, sono passati dal delegato-controllore al cassiere speciale. Questi deve darsene carico nel fondo dei biglietti e buoni logori, ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il delegato-controllore dà notizia all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del tesoro dei biglietti ammessi al cambio ed autorizza il rimborso alle parti, e il detto ufficio di controllo e la delegazione del tesoro ne avvisano l'autorità di pubblica sicurezza, affinchè siano abbandonate le indagini.

 

          Art. 42.

     I biglietti di Stato ed i buoni di cassa dichiarati dalla commissione tecnica falsi o falsificati saranno restituiti dal delegato-controllore presso la cassa speciale, assieme ai relativi verbali, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del tesoro dalle quali pervennero, affinchè, in conformità all'art. 101 del codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell'esame eseguito dalla suddetta commissione, coll'indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero della contraffazione a cui il biglietto o buono appartiene.

     I biglietti e i buoni pervenuti dall'autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l'ulteriore corso del procedimento.

     L'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e le delegazioni del tesoro presso le sezioni di regia tesoreria sono inoltre tenute ad informare gli uffici, dai quali hanno ricevuto i biglietti o buoni sospetti di falsità, dell'esito dell'esame sui medesimi eseguito.

 

          Art. 43.

     L'autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti o buoni falsi, deve richiederle direttamente alla delegazione del tesoro presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, la quale le comunicherà esclusivamente in copia.

 

          Art. 44.

     Le decisioni dell'autorità giudiziaria sui biglietti o buoni denunziati come falsi debbono essere partecipate dall'autorità medesima al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, a cui vengono anche trasmessi i corpi di reato dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla cassa postale.

 

§ 6

Accertamento ed abbruciamento dei biglietti di Stato

e dei buoni di cassa ritirati dalla circolazione

 

          Art. 45.

     I biglietti di Stato ed i buoni di cassa, concentrati nella cassa speciale ed annullati, debbono essere verificati, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla circolazione, salvo il disposto dell'art. 47 per quanto concerne i biglietti da lire 25.

 

          Art. 46.

     La verificazione dei biglietti di Stato da 5 e 10 lire, e dei buoni di cassa in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all'articolo precedente, dev'essere fatta a cura dei delegati del tesoro e della corte dei conti, con l'intervento di un ispettore dell'ufficio centrale d'ispezione.

     Tale verifica può, con decreto speciale del Ministro del tesoro, essere limitata all'esame ed alla contazione dei biglietti e dei buoni nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

     Le mazzette di biglietti e di buoni da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.

     I biglietti ed i buoni verificati sono distrutti mediante abbruciamento, coll'intervento del cassiere speciale e dei delegati del tesoro e della corte dei conti, ed alla presenza di un funzionario dell'ufficio centrale d'ispezione.

 

          Art. 47.

     I biglietti da lire 25, prima di essere sottoposti alla verificazione in sede di abbruciamento, a cura del cassiere e col concorso dei delegati del tesoro e della corte dei conti, debbono essere classificati per serie e per numero, e, dopo elencati, debbono essere discaricati sui registri di creazione.

     Tanto in sede di arrivo, quanto in sede di abbruciamento, il confronto dei biglietti stessi con le rispettive matrici sarà fatto ogni qual volta lo si ritenga opportuno, ma sarà obbligatorio qualora siavi sospetto di falsificazione o di duplicazione.

     Le dette operazioni debbono essere compiute entro sei mesi dal ritiro dei biglietti dalla circolazione.

     L'abbruciamento dei biglietti da lire 25 sarà eseguito in virtù di speciale autorizzazione, da accordarsi di volta in volta dal Ministero, entro i termini di tempo da questo indicati, e previa nuova contazione e verifica dei biglietti da abbruciarsi.

 

          Art. 48.

     Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti processi verbali.

 

Titolo V

ISPEZIONI E VERIFICHE

 

          Art. 49.

     Indipendentemente dalla vigilanza che, per effetto del regio decreto 10 dicembre 1894, n. 535, deve essere esercitata sulla cassa speciale da parte dell'ufficio centrale d'ispezione, l'ufficio stesso deve provvedere ad una verifica dei valori in custodia presso la detta cassa ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.

     Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del cassiere speciale.

 

Titolo VI

FABBRICAZIONE DEI BIGLIETTI

 

          Art. 50.

     La fabbricazione dei biglietti di banca deve essere sempre autorizzata mediante decreto del Ministro del tesoro, sopra domanda dell'istituto interessato.

 

          Art. 51.

     La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e somministrata esclusivamente da cartiere italiane.

     L'istituto interessato alla fabbricazione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro il luogo e il giorno nel quale sarà iniziata la lavorazione.

     Questa lavorazione è sorvegliata da controllori del tesoro e da uno o più rappresentanti dell'istituto di emissione interessato.

 

          Art. 52.

     I punzoni e le forme filigranate per la fabbricazione della carta sono eseguiti sotto la sorveglianza dei controllori del tesoro e dei rappresentanti dell'istituto interessato. Durante la lavorazione della carta, essi sono custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori medesimi e di chi rappresenta l'istituto interessato.

     Anche la formazione dei punzoni, delle placche, dei clichès e delle incisioni di ogni genere, occorrenti alla fabbricazione dei biglietti, è soggetta alla sorveglianza dei delegati del tesoro.

 

          Art. 53.

     Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le cartiere, sono osservate, in quanto non venga altrimenti disposto, le norme per il controllo della fabbricazione della carta per i biglietti di Stato, di cui è cenno nell'art. 6 del presente regolamento.

 

          Art. 54.

     Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del tesoro, e accettata dai rappresentanti dell'istituto, a ciò autorizzati, è spedita dal fabbricante, previo loro ordine, all'officina dell'istituto medesimo.

 

          Art. 55.

     Pervenuta all'istituto la carta spedita dalle cartiere, l'istituto stesso, col concorso del delegato del tesoro addetto all'officina per la fabbricazione dei biglietti di banca, ne verifica la quantità e ne cura la custodia in apposito magazzino, chiuso con serrature aventi chiavi a differente congegno, da custodirsi dal rappresentante dell'istituto e dal delegato del tesoro.

 

          Art. 56.

     A misura del bisogno, la carta filigranata viene affidata a chi dirige i lavori dell'officina, le cui operazioni per la stampa dei biglietti sono eseguite sotto la sorveglianza del delegato del tesoro.

 

          Art. 57.

     Compiute le operazioni di stampa sulla carta filigranata, tranne quelle riguardanti l'indicazione della serie, dei numeri e delle firme, il capo dell'officina dell'istituto, o chi ne fa le veci, consegna la carta stessa al delegato del tesoro.

 

          Art. 58.

     Il delegato del tesoro provvede all'apposizione, su ciascun biglietto stampato sulla carta consegnatagli, del contrassegno di Stato che verrà descritto nel decreto ministeriale da emanarsi a forma dell'art. 9, comma 3°, della legge 10 agosto 1893, n. 449.

     Per tale operazione, il delegato medesimo può valersi del personale dell'officina dell'istituto, da esso costantemente sorvegliato.

     A tali operazioni deve assistere un rappresentante dell'istituto interessato.

     I punzoni, le placche e i clichès occorrenti all'apposizione del contrassegno di Stato sono custoditi, durante il periodo di lavorazione dei biglietti, presso l'officina dell'istituto, in apposita cassaforte con due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute rispettivamente dal delegato del tesoro e dal rappresentante dell'istituto interessato.

 

          Art. 59.

     I fogli della carta filigranata, muniti del contrassegno di Stato, passano di nuovo all'officina dell'istituto, ovvero sono trasmessi all'istituto stesso, per essere compiuti col concorso del delegato del tesoro.

     In questo secondo caso i biglietti ancora da ultimare saranno custoditi in un locale o in casse di sicurezza. Una delle chiavi del locale o delle casse sarà conservata dal delegato del tesoro.

     I fogli riconosciuti difettosi, o comunque scartati durante le operazioni dell'officina dell'istituto e la lavorazione per il contrassegno di Stato, sono rigorosamente conservati per essere distrutti, in seguito ad autorizzazione dell'ufficio centrale di ispezione.

 

          Art. 60.

     La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione sarà sempre custodita secondo il disposto del precedente art. 55. Essa sarà impiegata in una fabbricazione successiva.

     Qualora sia mutato il tipo della carta, ovvero sia mutato il tipo del biglietto, per il quale la carta era stata fabbricata, e questa non possa più servire per i biglietti di qualsiasi taglio, la carta avanzata dovrà essere distrutta, mediante abbruciamento, ovvero mediante riduzione in pasta. Alla distruzione della carta interviene un rappresentante dell'ufficio centrale d'ispezione.

 

          Art. 61.

     I punzoni, le placche, i clichès e simili, che abbiano servito all'applicazione del contrassegno di Stato, compiuta la lavorazione dei biglietti, sono consegnati alla tesoreria centrale per essere custoditi in apposita cassa-forte.

 

          Art. 62.

     I punzoni e le forme filigranate, appena compiuta la fabbricazione della carta, vengono custoditi in un locale annesso alla sede o succursale dell'istituto nel capoluogo di provincia più vicino alla cartiera. Questo locale deve essere chiuso a due chiavi a diverso congegno, di cui l'una tenuta dal direttore della sede o succursale dell'istituto, e la seconda dal delegato del tesoro addetto alla rispettiva sezione di tesoreria, o da chi per essi.

     I rami, le placche, i punzoni, i clichès e simili, e gli strumenti e i materiali adoperati nella lavorazione dei biglietti, dopo ultimata la lavorazione stessa, vengono custoditi in un locale annesso all'officina di fabbricazione dei biglietti dell'istituto. Questo locale deve essere chiuso a due chiavi a differente congegno, l'una da un rappresentante dell'istituto a ciò espressamente delegato, e l'altra da un rappresentante del Ministero del tesoro.

 

Titolo VII

CASSA SPECIALE

 

          Art. 63.

     Presso la sede della banca d'Italia in Roma, presso la direzione generale del banco di Napoli, in Napoli, e presso la direzione generale del banco di Sicilia in Palermo, è tenuta una cassa speciale per ricevere e custodire i rispettivi biglietti.

     Le direzioni generali dei tre istituti affideranno ad un loro funzionario la gestione di questa cassa speciale.

     La cassa è fornita di almeno due serrature a diverso congegno. Le chiavi devono essere custodite una dal detto funzionario e l'altra dal delegato del tesoro. Se l'istituto di emissione crede, nel suo interesse, di aggiungere una terza chiave, questa sarà custodita dal direttore generale o da un suo rappresentante di fiducia.

 

          Art. 64.

     L'ufficio centrale d'ispezione, secondo l'opportunità e d'accordo coll'istituto interessato, dispone che siano spediti alla cassa speciale dell'istituto medesimo i biglietti già ultimati, unitamente alle corrispondenti matrici, le quali, all'atto della immissione in cassa, vengono separate con le forbici, conservate presso l'ufficio destinato alla classificazione dei biglietti, e chiuse in luogo di cui il delegato del tesoro custodisce una delle chiavi.

     Ogni immissione e ogni estrazione di biglietti presso la cassa speciale deve esser fatta, con l'intervento dei detentori delle chiavi, in seguito ad autorizzazione dell'ufficio centrale d'ispezione.

 

Titolo VIII

EMISSIONE DEI BIGLIETTI

 

          Art. 65.

     L'ufficio centrale d'ispezione deve curare che ciascun istituto sia costantemente in possesso di biglietti di propria fabbricazione, per un ammontare non superiore alla somma della circolazione normale, autorizzata dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, aumentata della metà.

 

          Art. 66.

     Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascun istituto, raccolti presso la sede, rispettivamente, di Roma, di Napoli e di Palermo, i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, ne trasmette la distinta, in doppio esemplare, all'ufficio centrale d'ispezione, chiedendone il cambio.

     Quest'ufficio, nei modi indicati nel precedente art. 64, ne autorizza il baratto in biglietti nuovi, o comunque ancora atti alla circolazione, di pari valore o di valore diverso, secondo che sia stato concordato, ma per un uguale ammontare, da estrarsi dalla cassa speciale dell'istituto.

     All'ordinativo dell'ufficio centrale per questa estrazione è unito un esemplare della distinta indicata sopra, col visto dell'ufficio medesimo.

     Lo stesso procedimento deve seguirsi quando il detto cambio sia chiesto ed ammesso, in casi d'urgenza, anche in giorni diversi, ovvero quando l'istituto chieda ed ottenga di barattare presso la cassa speciale biglietti di grosso taglio in biglietti di minor valore od il contrario.

 

          Art. 67.

     Potrà essere eccezionalmente consentito agli istituti di concentrare i biglietti logori o danneggiati, da barattarsi, presso altre sedi o succursali, dove saranno conservati in deposito, in casseforti, una delle cui chiavi sia tenuta dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria provinciale.

     Per i biglietti logori o danneggiati, così custoditi, sarà rilasciata una polizza di deposito, da inviarsi all'ufficio centrale, in sostituzione ed agli effetti della distinta di cui all'articolo precedente.

     L'ufficio centrale d'ispezione ritiene copia della polizza di deposito e ne spedisce l'originale alla cassa speciale, con l'autorizzazione di somministrare all'istituto la quantità di biglietti circolabili indicati nella polizza medesima, ed i cui tagli siano stabiliti in conformità al disposto del comma 2° dell'articolo precedente.

     La cassa speciale, consegnati i biglietti atti alla circolazione, si darà carico del valore rappresentato dalla polizza rilasciatale, da restituirsi quando le siano materialmente versati i biglietti, logori o danneggiati, corrispondenti.

 

          Art. 68. [1]

     Le banconote danneggiate o logore sono presentate al cambio, presso la cassa speciale, annullate con perforazione, effettuata in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per riconoscere la loro legittimità.

     Sul recto e sul verso di ciascuna mazzetta delle banconote, come sopra annullate, dovrà essere apposto il timbro ad umido con la parola "Annullato" e l'indicazione della data e della cassa che ha proceduto all'annullamento.

     Dopo verifica e contazione in dettaglio, da parte del gestore della cassa speciale e dell'ufficio di controllo del Tesoro presso la medesima, le banconote logore o danneggiate -- annullate con le modalità sopraindicate -- sono immesse nella cassa speciale in sostituzione di quelle atte alla circolazione, da consegnare all'istituto interessato a seguito di autorizzazione dell'ispettorato di vigilanza.

     La cassa speciale, dopo aver riscontrato esatto il valore e accertata la legittimità dei biglietti annullati, rilascia a favore delle casse mittenti la ricevuta firmata dal gestore e vistata dall'ufficio di controllo del Tesoro.

     Su richiesta dell'Istituto di emissione l'ispettorato generale di vigilanza autorizza l'abbruciamento delle banconote annullate, verificate ed ammesse al cambio, con l'intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale, o dei loro delegati; nonchè di rappresentanti dell'ispettorato e della banca espressamente designati ad effettuare l'accertamento dei biglietti da distruggere ed a presenziare alle relative operazioni.

 

          Art. 69.

     Nella cassa speciale è costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l'art. 68, anche alle anticipazioni che gli istituti di emissione devono fare, per legge, al tesoro dello Stato.

     Di ogni anticipazione da eseguirsi o eseguita dagli istituti a favore del tesoro, è dato avviso all'ufficio centrale d'ispezione. Questo ordina l'estrazione dalla cassa speciale di un corrispondente valore di biglietti, a reintegrazione del fondo proprio in biglietti, di che all'art. 65, per consegnarli all'istituto.

     In garanzia, e come contropartita delle anticipazioni al tesoro, gli istituti conservano nei rispettivi portafogli le ricevute originali e definitive del tesoriere centrale, presso il quale è inscritto il conto corrente generale delle anticipazioni.

 

          Art. 70.

     Le anticipazioni possono essere restituite dal tesoro all'istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi valuta avente corso legale.

     Al più tardi nel quarto giorno dopo quello della restituzione, l'istituto deve reintegrare per la somma corrispondente, esclusivamente in biglietti propri, il fondo dei biglietti custoditi nella cassa speciale rispettiva.

 

          Art. 71.

     Le immissioni e le estrazioni presso la cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni sono accertate nelle forme stabilite per le operazioni di immissione e di estrazione, delle quali tratta l'art. 64.

 

          Art. 72.

     Qualora, a forma dell'art. 1 dell'allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339, gli istituti di emissione abbiano una circolazione di biglietti superiore ai limiti normali fissati dall'art. 2 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, l'ufficio centrale d'ispezione, in seguito a domanda degli istituti medesimi e ad ordine del Ministro del tesoro, dispone perchè la cassa speciale faccia loro somministrazioni straordinarie di biglietti per un ammontare corrispondente alla eccedenza di circolazione accertata, purchè entro i limiti estremi fissati dal citato art. 1 dell'allegato E.

     Per queste somministrazioni straordinarie sono osservate le formalità indicate nell'art. 64.

     Rientrata la circolazione nei limiti normali, gli istituti, i quali abbiano fruito delle dette somministrazioni straordinarie di biglietti, devono riversarne l'intero ammontare alla cassa speciale, nel tempo che sarà prescritto dall'ufficio centrale d'ispezione, ed osservando le norme stabilite per le immissioni ordinarie.

 

          Art. 73.

     Nelle situazioni decadali gli istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione. L'ammontare di questi biglietti, insieme con quello dei biglietti in circolazione e dei biglietti danneggiati o logori, ritirati e non ancora presentati al baratto alla cassa speciale, deve corrispondere all'ammontare della scorta costante della quale ciascun istituto è dotato a forma dell'art. 65, accresciuto, eventualmente, del valore delle somministrazioni straordinarie fatte ai termini dell'art. 72.

     Nelle dette situazioni è tenuto conto a parte della circolazione per conto del tesoro.

 

          Art. 74.

     La situazione della cassa speciale all'ultimo giorno di ciascun mese deve essere pubblicata, ed è compilata secondo le norme fissate con decreto ministeriale.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 75.

     L'ufficio centrale d'ispezione provvederà a che le fabbricazioni di biglietti, da autorizzarsi per decreto ministeriale a forma dell'art. 50, e da eseguirsi secondo il tipo attualmente in uso entro il termine fissato dall'art. 4 della legge 2 luglio 1896, n. 253, siano assoggettate a vigilanza.

     Esso provvederà a che siano lasciati a disposizione degli istituti di emissione tanti biglietti perfetti ed atti alla circolazione, della forma attuale, per conto del commercio, quanti, compresi quelli circolanti e non rappresentanti le anticipazioni in corso a favore del tesoro, bastino a costituire i contingenti assegnati in conformità dell'art. 65.

     Ai detti fondi saranno applicabili le disposizioni di che agli articoli 66, 67 e 68 del presente regolamento.

 

          Art. 76.

     La carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di antico modello, non necessaria per le lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una cassa a parte presso la direzione generale dell'istituto interessato o presso una sede di esso. Questa cassa sarà chiusa con tre serrature a diverso congegno. Le tre chiavi saranno tenute una dal direttore della sede o da un suo rappresentante, la seconda dal direttore dell'officina dell'istituto e la terza dal delegato del tesoro.

     Le forme usate per la fabbricazione della carta medesima e gli istrumenti e i materiali per la lavorazione dei rispettivi biglietti, se questa non sia in corso, saranno custoditi a norma dell'art. 62.

 

          Art. 77.

     Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da case forestiere, le occorrenti somministrazioni saranno fatte con l'intervento dei regi rappresentanti all'estero, in conformità di speciali istruzioni stabilite di volta in volta dal Ministero del tesoro, d'accordo con quello degli affari esteri.

 

          Art. 78.

     A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito, da sostituire con altri biglietti della Banca Nazionale nel Regno, o con biglietti della Banca d'Italia, e quelli di antico modello dei due Banchi meridionali, da sostituire con i biglietti di nuovo modello, che saranno adottati per i medesimi, saranno considerati come logori o danneggiati, e saranno presentati per il cambio alla cassa speciale, con tutte le formalità e condizioni prescritte dal presente regolamento per il baratto dei biglietti logori o danneggiati.

 

          Art. 79.

     Scaduto il termine entro il quale deve cessare l'emissione dei biglietti presentemente in corso, l'ufficio d'ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele e le formalità prescritte dal presente regolamento, i biglietti di antico modello ancora esistenti nella cassa speciale.

     Del pari l'ufficio provvederà a che sia distrutta la scorta eventuale della carta filigranata utile alla fabbricazione dei biglietti medesimi, e siano pure distrutte tutte le forme filigranate, gli istrumenti e i materiali già adoperati, e non più servibili per le fabbricazioni nuove.

     L'ufficio centrale disporrà per l'abbruciamento dei biglietti di antico modello ritirati perchè logori, danneggiati o sostituiti con biglietti di modello nuovo, osservando tutte le cautele e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 422.