§ 65.2.19 - Legge 7 aprile 1997, n. 96.
Norme in materia di circolazione monetaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:07/04/1997
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Emissione di monete da lire mille e da lire duemila.
Art. 2.  Emissione della banconota da lire cinquecentomila.
Art. 3.  Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato.
Art. 4.  Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti.
Art. 5.  Convenzioni.


§ 65.2.19 - Legge 7 aprile 1997, n. 96.

Norme in materia di circolazione monetaria.

(G.U. 12 aprile 1997, n. 85).

 

     Art. 1. Emissione di monete da lire mille e da lire duemila.

     1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

     2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Emissione della banconota da lire cinquecentomila.

     1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

 

          Art. 3. Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato.

     1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

     2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4. Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti.

     1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

 

          Art. 5. Convenzioni.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.