§ 65.2.8 - D.Lgs.Lgt. 30 luglio 1945, n. 415.
Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:30/07/1945
Numero:415


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 31 luglio 1945 cessa, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo italiano, il corso legale della valuta [...]
Art. 2.      Fino al 31 agosto 1945 le valute, di cui all'articolo precedente, saranno cambiate al cambio ufficiale, contro valuta italiana presso le filiali dell'Istituto di [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° settembre 1945 sono vietati l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione e il commercio delle valute indicate nel precedente art. 1
Art. 4.      Con decreto del Ministro per il tesoro, i trasgressori alle norme del presente decreto sono puniti con una pena pecuniaria in misura non superiore al quintuplo del [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 65.2.8 - D.Lgs.Lgt. 30 luglio 1945, n. 415. [1]

Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata "Dollaro timbro giallo" e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione "British Military Authority".

(G.U. 31 luglio 1945, n. 91).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 31 luglio 1945 cessa, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo italiano, il corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America comunemente chiamata "Dollaro timbro giallo" e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione "British Military Authority".

 

          Art. 2.

     Fino al 31 agosto 1945 le valute, di cui all'articolo precedente, saranno cambiate al cambio ufficiale, contro valuta italiana presso le filiali dell'Istituto di emissione.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° settembre 1945 sono vietati l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione e il commercio delle valute indicate nel precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, i trasgressori alle norme del presente decreto sono puniti con una pena pecuniaria in misura non superiore al quintuplo del valore delle valute che costituiscono l'oggetto delle infrazioni.

     Si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

     Le valute oggetto delle infrazioni sono in ogni caso sottoposte a confisca.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.