§ 63.2.10 - Legge 22 luglio 1975, n. 321.
Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:22/07/1975
Numero:321


Sommario
Art. unico.      L'art. 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente


§ 63.2.10 - Legge 22 luglio 1975, n. 321.

Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

(G.U. 31 luglio 1975, n. 203)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

     ”Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.

     I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi".