§ 63.1.34 - D.L. 4 giugno 1990, n. 129.
Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:04/06/1990
Numero:129


Sommario
Art. 1.      1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento [...]
Art. 2.      1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 63.1.34 - D.L. 4 giugno 1990, n. 129. [1]

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

(G.U. 4 giugno 1990, n. 128)

 

     Art. 1.

     1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.

     2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

     3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per ogni mensilità una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

     a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;

     b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui al'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     5. Per le donne assunte con contratto di lavoro, a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

     8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

     9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990 [2] .

     10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.877 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del comma 5 dell'articolo medesimo [3] .

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.264 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.023 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2 bis. [4]

     1. La sospensione di cui al comma 11 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dal 1° dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

     2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS.

     3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 3 agosto 1990, n. 210.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.