§ 61.3.4 - L. 22 maggio 1974, n. 348.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:22/05/1974
Numero:348


Sommario
Art. 1.  Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale.
Art. 2.  Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale.
Art. 3.  Comitato di esperti.
Art. 4.  Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte.
Art. 5.  Assemblea dell'Unione.
Art. 6.  Ufficio internazionale.
Art. 7.  Finanze.
Art. 8.  Modificazione degli articoli da 5 a 8.
Art. 9.  Ratifica, adesione; entrata in vigore.
Art. 10.  Valore e durata dell'accordo.
Art. 11.  Revisione degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15.
Art. 12.  Denuncia.
Art. 13.  Territori.
Art. 14.  Firma, lingue, notificazioni.
Art. 15.  Disposizione transitoria.


§ 61.3.4 - L. 22 maggio 1974, n. 348.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

(G.U. 19 agosto 1974, n. 216).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'Art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 9 dell'accordo stesso.

 

     Articolo 3.

     All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ACCORDO DI LOCARNO

ISTITUTIVO DI UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE

PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (dell'8 ottobre 1968) [1]

 

Art. 1. Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale.

     1) I Paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare.

     2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito "classificazione internazionale").

     3) La classificazione internazionale comprende:

     i) una lista delle classi e sottoclassi;

     ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;

     ii) note esplicative.

     4) La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall'Art. 3 (denominato in seguito "Comitato di esperti") potrebbe introdurvi.

     5) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'Art. 3.

     6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'Art. 3.

     7) a) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.

     b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell'Assemblea contemplata dall'Art. 5, a cura dell'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito l'Ufficio internazionale"), contemplato nella convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione").

 

     Art. 2. Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale.

     1) Riservati gli obblighi imposti dal presente accordo, la classificazione internazionale ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun Paese può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi dell'Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi Paesi.

     2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

     3) Le amministrazioni dei Paesi dell'Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli:

     4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell'elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti eviterà, per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l'inclusione si una qualsiasi denominazione nell'elenco alfabetico non potrà essere interpretata quale espressione dell'opinione del Comitato di esperti circa l'esistenza o meno di diritti esclusivi.

 

     Art. 3. Comitato di esperti.

     1) È istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell'Art. 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun Paese dell'Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei Paesi rappresentati.

     2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare, l'elenco alfabetico e le note esplicative.

     3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale posi sono essere fatte dall'amministrazione di ciascun Paese dell'Unione particolare o dall'Ufficio internazionale. Le amministrazioni comunicano ogni loro proposta all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.

     4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d'una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra la decisione deve essere unanime.

     5) Gli esperti hanno la facoltà di votare per corrispondenza.

     6) Qualora un Paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione del Comitato di esperti oppure l'esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterrà che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

 

     Art. 4. Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte.

     1) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonché qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare a cura dell'Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione.

     2) L'Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l'Assemblea designerà.

 

     Art. 5. Assemblea dell'Unione.

     1) a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.

     b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2) a) Riservate le disposizioni dell'Art. 3, l'Assemblea:

     i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente accordo;

     ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;

     iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

     iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura:

     v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese;

     vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell'Art. 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

     viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;

     ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli da 5 a 8;

     x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;

     xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente accordo comporta.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dalla Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3) a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni che seguono. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'Art. 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

     5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 6. Ufficio internazionale.

     1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

     b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.

     c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

     2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     3) a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Art. 7. Finanze.

     1) a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

     2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

     i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;

     ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;

     iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

     4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3) i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.

     b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

     c) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

     d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché questo ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

     e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

     6) a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

     8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Art. 8. Modificazione degli articoli da 5 a 8.

     1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente Art. possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

     2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'Art. 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengano membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

 

     Art. 9. Ratifica, adesione; entrata in vigore.

     1) Qualsiasi Paese partecipe della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può ratificare il presente accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.

     2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     3) a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.

     b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data così indicata.

     4) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.

 

     Art. 10. Valore e durata dell'accordo.

     Il presente accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Art. 11. Revisione degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15.

     1) Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 del presente accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.

     2) Ogni revisione sarà oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

 

     Art. 12. Denuncia.

     1) Ciascun Paese potrà denunciare il presente accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri Paesi dell'Unione particolare.

     2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

     3) La facoltà di denuncia prevista dal presente Art. non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

 

     Art. 13. Territori.

     Sono applicabili al presente accordo le disposizioni dell'Art. 24 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Art. 14. Firma, lingue, notificazioni.

     1) a) Il presente accordo è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso è depositato presso il Governo della Svizzera.

     b) Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.

     2) Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

     3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente accordo ai Governi che l'hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda.

     4) Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare la data d'entrata in vigore dell'accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le accettazioni di modificazioni del presente accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonché le notificazioni di denuncia.

 

     Art. 15. Disposizione transitoria.

     Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.

 

 

ALLEGATO

Lista delle classi e delle sottoclassi della classificazione internazionale.

 

Classe 1. Prodotti alimentari, compresi i dietetici

01) Panetteria, biscotti, pasticceria, paste alimentari

02) Cioccolato, confetteria, gelati

03) Formaggi, burro e altri prodotti lattieri e succedanei

04) Prodotti di salumeria e di macelleria

05) Prodotti alimentari per animali

99) Varie

 

Classe 2. Articoli di abbigliamento, comprese le calzature

01) Indumenti

02) Indumenti intimi, biancheria personale, busti, reggiseno

03) Cappelli

04) Calzature (compresi stivali, scarpe e pantofole)

05) Calze, calzini e simili

06) Cravatte, sciarpe e fazzoletti da collo

07) Guanti

08) Articoli di merceria

99) Varie

 

Classe 3. Articoli da viaggio e oggetti personali, non compresi in altre classi

01) Bauli, valigie e cartelle

02) Borsette, portafogli, portamonete, astucci

03) Ombrelli, bastoni

04) Ventagli

99) Varie

 

Classe 4. Spazzolame

01) Spazzole per pulizie e scope

02) Spazzole per toletta e per indumenti

03) Spazzole per l'industria

04) Pennelli

99) Varie

 

Classe 5. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali o naturali in foglie e pelli

01) Filati

02) Stoffe (tessute, lavorate a maglia od ottenute con altri procedimenti di fabbricazione)

03) Materiali artificiali o maturali in fogli

04) Feltro

05) Materiali da rivestimento in fogli (carte da parati, linoleum, ecc.)

06) Merletti

07) Ricami

08) Nastri, galloni e altri articoli di passamaneria

09) Pelli, cuoi e simili

99) Varie

 

Classe 6. Arredamento

01) Mobili

02) Materassi e cuscini

03) Tende (pronte per l'uso)

04) Tappeti

05) Zerbini e tappetini

06) Specchi e cornici

07) Grucce per indumenti

08) Coperte

09) Biancheria da casa e da tavola

99) Varie

 

Classe 7. Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi

01) Stoviglie e articoli di vetro

02) Utensili e recipienti per la cucina

03) Coltelli, forchette, cucchiai

04) Cucine, tostapane, ecc.

05) Apparecchi per tritare, per macinare e per mescolare

06) Ferri da stiro, utensili per lavare, asciugare e pulire

99) Varie

 

Classe 8. Utensili e ferramenta

01) Utensili e strumenti per l'agricoltura, la silvicoltura e l'orticoltura

02) Altri utensili e strumenti

03) Serrature e guarnizioni in ferro

04) Chiodi, viti, dadi, bulloni e simili

99) Varie

 

Classe 9. Imballaggi e recipienti

01) Bottiglie, flaconi, damigiane e vasi

02) Mezzi di chiusura per imballaggi in genere

03) Bidoni e fusti

04) Scatole, casse

05) Corbe e panieri

06) Sacchi, buste, tubi e capsule

07) Scatole per conserve

08) Corde e materiali per cerchiature

99) Varie

 

Classe 10. Orologeria e strumenti di misura

01) Orologi per interno di appartamenti e a pendolo

02) Orologi da tasca, da polso e simili

03) Sveglie

04) Altri tipi di orologi

05) Ogni altro tipo di strumento per la misurazione del tempo

06) Quadranti, lancette ed ogni altra parte costituiva di orologi od altri strumenti per la misurazione del tempo

07) Strumenti geodetici, nautici, acustici, meteorologici

08) Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche, come la lunghezza, la pressione, ecc.

09) Strumenti per misurare le temperature

10) Strumenti per misurare le grandezze elettriche (voltometri, ecc.)

11) Strumenti di prova

99) Varie

 

Classe 11. Oggetti per uso ornamentale

01) Bigiotteria e gioielleria

02) Ninnoli, ornamenti per la tavola, per piani di caminetti e per pareti, compresi i vasi da fiori

03) Medaglie e insegne

04) Fiori, piante e frutta artificiali

05) Decorazione per feste

99) Varie

 

Classe 12. Veicoli

01) Veicoli a trazione animale

02) Carri, carrimatti e carriole, trainati a mano

03) Locomotive e vagoni per ferrovie e tutti gli altri veicoli su rotaie

04) Teleferiche e seggiovie

05) Apparecchi di sollevamento

06) Navi e battelli

07) Aeroplani e veicoli spaziali

08) Automobili e autobus

09) Autocarri e trattori

10) Rimorchi e altri tipi di veicoli trainati

11) Motociclette e cicli

12) Carrozzelle per bambini e per invalidi

13) Veicoli speciali

14) Pneumatici, camere d'aria ed altre attrezzature e accessori per automobili non compresi in altre classi

99) Varie

 

Classe 13. Apparecchi di produzione, distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica

01) Generatori e motori

02) Trasformatori, raddrizzatori, pile e accumulatori

03) Materiali per la distribuzione e il comando dell'energia elettrica (conduttori, interruttori, quadri di manovra, ecc.)

99) Varie

 

Classe 14. Apparecchi elettrici ed elettronici

01) Apparecchi di registrazione e di riproduzione di suoni od immagini

02) Apparecchi di registrazione, di riproduzione e di elaborazione di dati

03) Apparecchi di telecomunicazione (telegrafo, telefono, telescriventi, televisori, radio)

04) Amplificatori

99) Varie

 

Classe 15. Macchine industriali e di uso domestico

01) Motori non elettrici

02) Pompe e compressori

03) Macchine agricole

04) Macchine per l'edilizia

05) Macchine per l'industria non menzionate altrove

06) Macchine industriali per il lavaggio e la pulizia

07) Macchine di uso domestico per il lavaggio e la pulizia

08) Macchine tessili industriali per cucire, lavorare a maglia e ricamare

09) Macchine tessili per cucire, lavorare a maglia e ricamare, di uso domestico

10) Macchine frigorifere industriali

11) Macchine frigorifere di uso domestico

12) Macchine per la preparazione di prodotti alimentari

99) Varie

 

Classe 16. Fotografia, cinematografia ed ottica

01) Apparecchi fotografici

02) Apparecchi cinematografici

03) Apparecchi di proiezione (proiezioni fisse)

04) Apparecchi di proiezione (films)

05) Apparecchi per fotocopie ed ingrandimenti

06) Apparecchi di sviluppo

01) Accessori vari

08) Elementi e apparecchi ottici, come gli occhiali, microscopi, ecc.

99) Varie

 

Classe 17. Strumenti musicali

01) Strumenti a tastiera (compresi organi elettronici ed altri)

02) Strumenti a mantice (comprese le fisarmoniche a tastiera)

03) Strumenti a corda

04) Strumenti a percussione

05) Strumenti meccanici

99) Varie

 

Classe 18. Stampa e macchine per ufficio

01) Macchine da scrivere e da calcolo, eccettuate le macchine elettroniche

02) Macchine tipografiche

03) Macchine per la stampa attuata con procedimenti differenti dalla tipografia (escluse le macchine per fotocopie)

04) Caratteri e segni tipografici

05) Taglierine

99) Varie

 

Classe 19. Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico

01) Carta per scrivere e buste

02) Articoli di cancelleria

03) Calendari

04) Rilegature

05) Cartoline illustrate e altri stampati

06) Materiale e strumenti per scrivere a mano

07) Materiali e strumenti per dipingere, esclusi i pennelli, per scolpire, per incidere e per altre tecniche artistiche

08) Materiale per insegnamento

99) Varie

 

Classe 20. Attrezzature di vendita e pubblicitarie

01) Distributori automatici

02) Materiali per esposizione e vendita

03) Cartelloni e dispositivi pubblicitari

99) Varie

 

Classe 21. Giochi, giocattoli e articoli sportivi

01) Giochi

02) Giocattoli

03) Apparecchi e articoli per ginnastica e sport

04) articoli per svaghi e passatempi

05) Tende

99) Varie

 

Classe 22. Armi ed articoli per la caccia, la pesca e la distruzione di animali nocivi

01) Armi bianche

02) Armi e proiettili

03) Munizioni, razzi e proiettili

04) Articoli per la caccia (escluse le armi)

05) Canne da pesca

06) Mulinelli

07) Armi

08) Altri articoli per la pesca

09) Trappole e articoli per la distruzione di animali nocivi

99) Varie

 

Classe 23. Installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria

01) Apparecchi per la distribuzione di liquidi e di gas (comprese la rubinetteria e le tubazioni)

02) Apparecchi sanitari (vasche da bagno, docce, lavatoi, W. C., blocchi sanitari, ecc.)

03) Impianti di riscaldamento

04) Ventilazione e condizionamento dell'aria

05) Combustibili solidi

99) Varie

 

Classe 24. Medicina e laboratori

01) Materiale per il trasporto degli ammalati e per l'ospedalizzazione

02) Apparecchi e installazioni varie per ospedali (per la diagnostica, le analisi, le operazioni, i trattamenti, il controllo degli occhi e simili)

03) Strumenti medici, chirurgici e dentari

04) Protesi

05) Articoli per medicazioni, fasciature e cure mediche

99) Varie

 

Classe 25. Fabbricati ed elementi di costruzione

01) Materiali ed elementi di costruzione di edifici come mattoni, travi, tegole (di ardesia, ecc.), pannelli, ecc.

02) Finestre, porte, avvolgibili, ecc.

03) Profilati

04) Case, autorimesse e costruzioni d'ogni altro tipo

05) Elementi per costruzioni civili

99) Varie

 

Classe 26. Apparecchi di illuminazione

01) Sorgenti luminose, comprese quelle elettriche, come lampade ad incandescenza, tubi luminosi e simili

02) Lampade, lampadari a stelo, lampadari murali e da soffitto

03) Apparecchi d'illuminazione pubblica (lampade esterne, illuminazione di scena, proiettori d'illuminazione)

04) Torce, lampade e lanterne portatili

05) Candele, bugie e candelieri

06) Paralumi

99) Varie

 

Classe 27. Tabacchi e articoli per fumatori

01) Tabacchi, sigari e sigarette

02) Pipe, bocchini per sigari e bocchini per sigarette

03) Portacenere

04) Fiammiferi

05) Accendi sigari

06) Portasigari, portasigarette, tabacchiere e simili

99) Varie

 

Classe 28. Prodotti e articoli farmaceutici e da cosmesi, articoli e attrezzature da toilette

01) Prodotti e articoli farmaceutici

02) Prodotti e articoli da cosmesi

03) Articoli da toilette e attrezzatura per cure di bellezza

99) Varie

 

Classe 29. Dispositivi e equipaggiamenti per il salvataggio e la protezione dell'uomo

01) Dispositivi ed equipaggiamento contro il fuoco

02) Dispositivi ed equipaggiamenti per il salvataggio subacqueo e in superficie

03) Dispositivi ed equipaggiamento per il salvataggio in montagna

99) Dispositivi ed equipaggiamenti contro altri pericoli (strade, miniere, industrie, ecc.)

 

Classe 30. Cure e mantenimento degli animali

01) Ricoveri e recinti

02) Mangiatoie e abbeveratoi

03) Selleria

04) Dispositivi e attrezzature per il salvataggio degli animali

99) Altri articoli

 

Classe 31. Miscellanea

Tutti i prodotti non compresi nelle classi precedenti

 

Risoluzione. Adottata dalla Conferenza di Locarno il 7 ottobre 1968

1) È istituito presso l'Ufficio internazionale un Comitato provvisorio di esperti. Questo Comitato comprende un rappresentante di ciascun Paese firmatario dell' disegni e modelli industriali.

2) Il Comitato provvisorio è incaricato di sottoporre all'Ufficio internazionale progetti l'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative menzionate nell'Art. 1.5) dell'accordo. Esso riesaminerà inoltre la lista delle classi e sottoclassi annessa all'accordo e sottoporrà all'Ufficio internazionale, ove sia il caso, progetti di modificazioni e di aggiunte da apportare a tale lista.

3) L'Ufficio internazionale è invitato a preparare i lavori del Comitato provvisorio e a convocarlo al più presto.

4) Appena l'accordo sarà entrato in vigore, il Comitato di esperti previsto nell'Art. 3 prenderà una decisione in merito ai progetti elencati nel precedente alinea 2).

5) Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato provvisorio sono a carico dei Paesi che essi rappresentano.


[1] Traduzione non ufficiale.