§ 61.2.12 - L. 9 luglio 1990, n. 188.
Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:09/07/1990
Numero:188


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Produzioni ceramiche tutelate.
Art. 3.  Registri dei produttori di ceramica.
Art. 4.  Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico.
Art. 5.  Composizione del Consiglio nazionale ceramico.
Art. 6.  Regolamento di attuazione.
Art. 7.  Comitati di disciplinare.
Art. 8.  Discipline di produzione.
Art. 9.  Consorzi volontari.
Art. 10.  Riconoscimento dei consorzi volontari.
Art. 11.  Controllo della produzione.
Art. 12.  Finanziamento.


§ 61.2.12 - L. 9 luglio 1990, n. 188.

Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

[1]

(G.U. 17 luglio 1990, n. 165).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica artistica e tradizionale», in conformità ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica di qualità» [2].

     2. I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati attraverso:

     a) il Consiglio nazionale ceramico;

     b) i comitati di disciplinare;

     c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

     d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 [2].

 

     Art. 2. Produzioni ceramiche tutelate.

     1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

     2. Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità [2].

     3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità alle norme UNI.

 

     Art. 3. Registri dei produttori di ceramica.

     1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

     2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

     3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

     3 bis. Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e un «registro dei produttori di ceramica di qualità» destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta [3].

 

     Art. 4. Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico.

     1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità [2].

     2. Il Consiglio:

     a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;

     b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

     c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità [4];

     d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

     e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

     f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;

     g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

     h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

     i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

     l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

     3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

 

     Art. 5. Composizione del Consiglio nazionale ceramico.

     1. Il Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato che lo presiede.

     2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

     a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:

     1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

     3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

     4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

     5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni;

     c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

     3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

     4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresì, con voto deliberativo tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.

     5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico.

     6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

 

     Art. 6. Regolamento di attuazione.

     1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:

     a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

     b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

     c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché il disciplinare dei marchi.

     2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

     3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti [2].

     3 bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonché al funzionamento dei comitati di disciplinare [3].

 

 

     Art. 7. Comitati di disciplinare.

     1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

     2. Il comitato:

     a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

     b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;

     c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

     3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

     4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

     5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

     6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti.

     7. Le decisioni del comitato di disciplinare, in ordine a quanto previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

     7 bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 [3].

 

     Art. 8. Discipline di produzione.

     1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

     2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

     3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità viene definito dal Consiglio nazionale ceramico [2].

     4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché la certificazione da esse prevista.

     5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona.

     6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

     7. Il disciplinare è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 9. Consorzi volontari.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

     2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

     a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;

     b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;

     c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

     3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.

     4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

     5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

 

     Art. 10. Riconoscimento dei consorzi volontari.

     1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

     b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

     c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 9, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 9, comma 2.

     3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

     4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

 

     Art. 11. Controllo della produzione.

     1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.

     2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni di ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità relative al controllo [5].

     3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni.

     4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6.

     5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

 

     Art. 12. Finanziamento.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualità» [5].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[5] Comma così modificato dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[5] Comma così modificato dall'art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.