§ 61.2.b - Legge 29 gennaio 1934, n. 332.
Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per la estensione del marchio nazionale istituito con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:29/01/1934
Numero:332


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, che stabilisce l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, [...]


§ 61.2.b - Legge 29 gennaio 1934, n. 332. [1]

Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per la estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272.

(G.U. 13 marzo 1934, n. 61).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, che stabilisce l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini, con le seguenti modificazioni:

     Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Contro le deliberazioni della commissione l'interessato ed il presidente dell'istituto nazionale per l'esportazione possono presentare ricorso ad un comitato presieduto dal direttore generale del commercio, presidente del comitato tecnico dell'istituto predetto, e composto dal direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane e di un rappresentante effettivo o supplente di ciascuna delle confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e del commercio".

     Il terzo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "I rappresentanti della confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della confederazione generale fascista dell'industria e della confederazione nazionale fascista del commercio in seno alla commissione e al comitato dei ricorsi, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sono nominati, su designazione delle confederazioni stesse, dal ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceto dei produttori, industriali e commercianti di vini, che praticano l'esportazione".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.