§ 60.1.48 - L. 12 novembre 2004, n. 269.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:12/11/2004
Numero:269


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti [...]


§ 60.1.48 - L. 12 novembre 2004, n. 269.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(G.U. 12 novembre 2004, n. 266)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2004, N. 240

 

All'articolo 1, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "siano beneficiari" sono inserite le seguenti: ", anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari" e, dopo le parole: "differimenti e proroghe", sono aggiunte le seguenti: "ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004".

 

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge";

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto";

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma";

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente".

 

All'articolo 3, al comma 7, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

 

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2".

 

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005"; al comma 3, dopo le parole: "al locatore" sono inserite le seguenti: "e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2".

 

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore"".

 

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - 1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - (Modalità per il rilascio). - 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonchè delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile"".

 

All'articolo 8, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

All'articolo 8, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

 

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione".