§ 60.1.37 – Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84.
Legge n. 431/1998, art. 8 - Modifica delibera n. 4/2002 su aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:29/09/2002
Numero:84

§ 60.1.37 – Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84.

Legge n. 431/1998, art. 8 - Modifica delibera n. 4/2002 su aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa.

(G.U. 29 novembre 2002, n. 280).

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che, all'art. 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino contratti di locazione secondo la modalità "concertata" nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, e che rimette a questo Comitato l'aggiornamento biennale del relativo elenco su proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo alle risultanze dell'attività dell'osservatorio della condizione abitativa;

     Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2002), che stabilisce criteri e procedure per la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, demandando a regioni e province autonome l'individuazione di detti comuni entro una soglia predeterminata di popolazione e con il vincolo di inserire comunque in elenco i comuni capoluogo di provincia, e che rinvia ad una successiva delibera l'approvazione dell'elenco complessivo che sarà elaborato dal Ministero delle infrastrutture sulla base degli elenchi di cui sopra;

     Vista la nota n. 707 del 10 settembre 2002, inviata dalla regione Piemonte, coordinatrice delle regioni in materia di edilizia residenziale, che ha segnalato difficoltà interpretative del deliberato, chiedendo in particolare una riformulazione del testo in questione in modo da offrire un'interpretazione univoca che risulti coerente con l'intesa raggiunta il 14 febbraio 2002 in sede di conferenza unificata;

     Vista la nota n. 11464 del 18 settembre 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha fatto propria la suddetta richiesta;

     Preso atto che, in assenza di dati specifici sull'utilizzo dello stanziamento recato dalla legge n. 431/1998, i criteri dettati nella richiamata delibera sono intesi ad evitare un incremento della popolazione potenzialmente interessata dalle agevolazioni fiscali, calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT 2000;

     Preso atto che l'interpretazione sostenuta nelle note menzionate soddisfa comunque alla suddetta esigenza;

     Ritenuto di aderire alle richieste di cui alle note medesime e di far decorrere i termini per la trasmissione degli elenchi da parte delle regioni e province autonome dalla data di pubblicazione della presente delibera, che mira a definire in modo inequivoco la "soglia" di popolazione entro cui procedere all'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa;

 

Delibera:

 

     1. Il punto 3, della delibera n. 4/2002, meglio specificata in premessa, è sostituito come segue:

     (Omissis).

     2. Il termine previsto al punto 4, della citata delibera ai fini della trasmissione, da parte delle regioni e province autonome, dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera.