§ 5.5.84 - L. 21 maggio 1998, n. 164.
Misure in materia di pesca e di acquacoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:21/05/1998
Numero:164


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e
Art. 3.      1. E' istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per [...]
Art. 4.      1. L'art. 172 bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


§ 5.5.84 - L. 21 maggio 1998, n. 164.

Misure in materia di pesca e di acquacoltura.

(G.U. 30 maggio 1998, n. 124).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.

     2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 1, quarto comma, n. 9), le parole: _prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: _prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";

     b) all'art. 6, terzo comma, dopo il n. 11) è inserito il seguente:

     (Omissis);

     c) all'art. 12, primo comma, n. 1), dopo le parole: _con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: _o da loro stesse armati";

     d) all'art. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis);

     e) all'art. 20, comma 3, dopo la lettera b ) è aggiunta la seguente:

     (Omissis);

     f) all'art. 23, primo comma, la lettera l ) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     g) l'art. 27 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     h) all'art. 27 ter , il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     i) all'art. 27 ter , dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.

     4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

     5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: _, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".

     6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

     8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto 12 gennaio 1995, n. 44, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e

dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

     3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto 12 gennaio 1995, n. 44, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.

     4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107 [1].

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

     6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

     7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

     8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

     9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

     10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. E' istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

     2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. L'art. 172 bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.