§ 5.5.60 - L. 4 gennaio 1994, n. 10.
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:04/01/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le [...]
Art. 2.      1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero [...]
Art. 3.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La [...]


§ 5.5.60 - L. 4 gennaio 1994, n. 10.

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.

(G.U. 10 gennaio 1994, n. 6).

 

Art. 1.

     1. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione.

 

     Art. 2.

     1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge.

 

     Art. 4. [1]

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6-15 luglio 1994, n. 302 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo: