§ 5.5.19 - D.L. 1 luglio 1978, n. 349.
Concessione di contributi straordinari per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:01/07/1978
Numero:349


Sommario
Art. 1.      Per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo è concesso un contributo straordinario, per l'anno finanziario 1978, a carico dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 2.      I contributi a carico della gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei Parchi nazionali del Circeo, dello Stelvio e della Calabria di cui alle leggi 28 [...]
Art. 3.      All'onere complessivo di lire 650 milioni per l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si farà fronte con la somma di pari importo che la gestione della ex Azienda di Stato per le foreste [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 5.5.19 - D.L. 1 luglio 1978, n. 349. [1]

Concessione di contributi straordinari per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria.

(G.U. 11 luglio 1978, n. 192).

 

Art. 1.

     Per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo è concesso un contributo straordinario, per l'anno finanziario 1978, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di L. 650.000.000 così suddivise:

     all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso lire 400 milioni;

     all'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo lire 250 milioni.

 

     Art. 2.

     I contributi a carico della gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei Parchi nazionali del Circeo, dello Stelvio e della Calabria di cui alle leggi 28 febbraio 1961, n. 199, 6 dicembre 1972, n. 814 e 2 aprile 1968, n. 503, sono aumentati per l'anno finanziario 1978 rispettivamente di L. 100.000.000 per il Parco nazionale del Circeo, di L. 400.000.000 per il Parco nazionale dello Stelvio e di L. 80.000.000 per il Parco nazionale della Calabria.

 

     Art. 3.

     All'onere complessivo di lire 650 milioni per l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si farà fronte con la somma di pari importo che la gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato prelevandola dallo stanziamento del cap. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

     All'onere complessivo di lire 580 milioni, di cui all'art. 2 del presente decreto si farà fronte mediante riduzione di uguale importo degli stanziamenti di cui al cap. 530 dello stato di previsione della spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 4 agosto 1978, n. 466.