§ 5.4.23 - D.P.R. 4 giugno 1997, n. 335.
Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:04/06/1997
Numero:335


Sommario
Art. 1.  Strutture operative.
Art. 2.  Modalità di esercizio della vigilanza.
Art. 3.  Programma triennale e piano annuale.
Art. 4.  Forme di consultazione.
Art. 5.  Dotazioni organiche del personale.
Art. 6.  Incarichi di direzione.
Art. 7.  Rapporti con le agenzie regionali e delle province autonome.
Art. 8.  Sistema informativo e di monitoraggio ambientale.
Art. 9.  Funzioni ispettive.
Art. 10.  Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi.
Art. 11.  Servizi resi a pagamento.
Art. 12.  Finanza e contabilità.


§ 5.4.23 - D.P.R. 4 giugno 1997, n. 335.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.

(G.U. 6 ottobre 1997, n. 233).

 

 

Art. 1. Strutture operative.

     1. L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativo-gestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico-scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti.

     2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:

     a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi;

     b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali;

     c) dipartimento rischio tecnologico e naturale;

     d) dipartimento rischio nucleare e radiologico;

     e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;

     f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali. Resta ferma la possibilità di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unità all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo.

     3. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unità di supporto per l'esercizio dei loro compiti.

     4. Tra le unità e gli uffici sono comunque previsti:

     a) quelli addetti alle attività concernenti la normativa tecnica;

     b) quelli di supporto tecnico-scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualità ecologica (Ecolabel) e all'attività di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit);

     c) quelli preposti al sistema qualità dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione è comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     6. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unità operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.

 

     Art. 2. Modalità di esercizio della vigilanza.

     1. Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge.

     2. Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorità dell'azione in campo ambientale.

     3. Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.

     4. Il controllo è esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     5. Il Ministro può emanare direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2.

     6. Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalità per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attività di consulenza e supporto al Ministero, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

     Art. 3. Programma triennale e piano annuale.

     1. Il consiglio di amministrazione approva il programma triennale dell'Agenzia che è predisposto dal direttore in accordo con gli indirizzi del Governo, anche sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, e tenendo conto delle indicazioni delle esigenze di consulenza e di supporto tecnico da questi espresse per il periodo di riferimento, nonché delle proposte avanzate dalle regioni e province autonome per le attività di interesse regionale e provinciale.

     2. Sulla base del programma triennale, il direttore predispone il piano annuale che è deliberato dal consiglio di amministrazione.

     3. Il programma triennale ed i piani annuali adottati sono trasmessi al Ministro dell'ambiente ed alle regioni.

 

     Art. 4. Forme di consultazione.

     1. Ai fini della formulazione di proposte a contenuto generale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia acquisisce le osservazioni delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali interessate nella formulazione.

     2. L'Agenzia con proprio regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, prevede e disciplina audizioni periodiche dei soggetti di cui al precedente comma, finalizzate alla rilevazione di esigenze e proposte degli interessati relativamente alle altre materie di cui all'articolo 01 dello stesso decretolegge n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

     Art. 5. Dotazioni organiche del personale.

     1. La dotazione organica del personale, in sede di prima applicazione, è complessivamente fissata nella misura stabilita dall'articolo 1-bis, comma 5, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed è ripartita tenendo conto dell'attuale distribuzione nell'ente di provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-bis, e dell'applicazione del criterio di analoga proporzionalità per la distribuzione di quello individuato dall'articolo 2, comma 2.

     2. La ripartizione di cui al comma 1 è deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all'articolo 1, comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresì determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 1.

     3. Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo le linee guida indicate per il triennio 1996-1998 dalla circolare- direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n.

7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.

 

     Art. 6. Incarichi di direzione.

     1. Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli incarichi di capo settore, di capo laboratorio e di capo ufficio vengono conferiti dal direttore dell'Agenzia.

     2. Gli incarichi relativi alle unità di supporto al presidente di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente.

     3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati.

     4. Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unità o di ufficio, nonché quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attività dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza.

     5. I direttori di area sono responsabili nei confronti del direttore dei risultati dell'attività svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

 

     Art. 7. Rapporti con le agenzie regionali e delle province autonome.

     1. L'ANPA prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali concernono:

     a) l'adozione di criteri di normalizzazione e di intercalibrazione delle misure in campo ambientale per la validazione dei dati;

     b) l'elaborazione di metodologie per le attività di raccolta e di validazione dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;

     c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte d'intesa con le regioni e le province autonome per quanto riguarda le materie rientranti nella loro diretta competenza e possono essere svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti all'articolo 10, comma 4.

     3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'ANPA può stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di strutture tecniche delle agenzie regionali e delle province autonome, l'assistenza tecnica alle agenzie medesime, ovvero il supporto tecnico delle stesse agenzie all'ANPA.

 

     Art. 8. Sistema informativo e di monitoraggio ambientale.

     1. Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che individui:

     a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;

     b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazione o perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;

     c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;

     d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto della realtà informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.

     4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.

     5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonché alle modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.

     6. Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica.

     7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     8. Tali attività sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa.

 

     Art. 9. Funzioni ispettive.

     1. Il presidente, su proposta del direttore, sentiti i dipartimenti competenti per materia, provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni.

     2. Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di documento di riconoscimento, dove è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza del singolo ispettore.

     3. Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.

 

     Art. 10. Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi.

     1. Ferme restando le altre sue attribuzioni in materia di convenzioni, accordi e contratti, il consiglio di amministrazione dell'ANPA, nell'ambito delle attività previste nel programma triennale di cui all'articolo 3, può deliberare la stipula di accordi di collaborazione scientifica con università, enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e non. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono tra l'altro prevedere l'effettuazione di attività tecnico-scientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANPA.

     2. Il consiglio di amministrazione dell'ANPA, per comprovate necessità operative eccedenti le attribuzioni funzionali del personale in organico, può conferire, nei limiti delle disposizioni vigenti, incarichi a soggetti altamente qualificati ed in possesso di specifici requisiti non reperibili tra il personale in servizio, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici relativi agli accordi di collaborazione di cui al precedente comma, nonché per concorrere allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     3. Gli incarichi possono essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come tali espletati senza vincolo di subordinazione, ovvero, con contratti a termine, secondo le disposizioni vigenti. Essi non possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno, rinnovabile una volta sola. Il relativo trattamento economico viene rapportato a corrispondenti professionalità dell'ANPA e la spesa viene imputata a carico di finanziamenti dei relativi programmi scientifici.

     4. Per particolari finalità afferenti alle funzioni dell'ANPA alle quali essa non sia in grado di provvedere direttamente attraverso le proprie strutture, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni e comitati consultivi o gruppi di lavoro, anche con la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma 2.

     5. L'ANPA informa annualmente il Ministero dell'ambiente sulle attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con altre organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale.

 

     Art. 11. Servizi resi a pagamento.

     1. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria delibera, le prestazioni che l'ANPA rende a pagamento, e provvede altresì a fissare le tariffe ed i criteri per il relativo versamento in conto entrate di bilancio.

     2. Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione.

 

     Art. 12. Finanza e contabilità.

     1. Si applicano all'ANPA le disposizioni per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.