§ 5.2.16 - L. 27 dicembre 2004, n. 309.
Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.2 ambiente montano
Data:27/12/2004
Numero:309


Sommario
Art. 1.      1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000
Art. 2.      1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 5.2.16 - L. 27 dicembre 2004, n. 309.

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.

(G.U. 29 dicembre 2004, n. 304)

 

Art. 1.

     1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.