§ 59.12.86 - Legge 30 aprile 1976, n. 197.
Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:30/04/1976
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Concorso per trasferimento
Art. 1 bis.  (Trasferimento dei notai perdenti posto).
Art. 2.  Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso
Art. 3.  Titoli per il trasferimento
Art. 4.  Titoli di preferenza
Art. 5.  Trasferimento per modificazione di circoscrizioni
Art. 6.  Precedenza nei concorsi per trasferimento
Art. 7.  Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento
Art. 8.  Esclusione dal concorso per condanna penale o provvedimento disciplinare
Art. 9.  Nuovo concorso
Art. 10.  Modifica dell'art. 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 11.  Disposizione finale e norma transitoria


§ 59.12.86 - Legge 30 aprile 1976, n. 197.

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(G.U. 12 maggio 1976, n. 124)

 

     Art. 1. Concorso per trasferimento

     I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio [1] .

     Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare [2] .

     I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto [3] .

     I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi [4] .

     Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia [5] .

     Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti [6] .

     In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

 

     Art. 1 bis. (Trasferimento dei notai perdenti posto). [7]

     1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.

 

          Art. 2. Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso

     I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'art. 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

     Sono esclusi dal concorso:

     1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo è ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;

     2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda [8] .

     L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso [9] .

     L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari l'esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso [10] .

 

          Art. 3. Titoli per il trasferimento

     I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'art. 6, sono i seguenti:

     1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

     2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

     3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'art. 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'art. 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

     4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, perseguitato politico e razziale e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita la idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;

     5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

     6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di tre punti;

     7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

     8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della commissione di cui all'art. 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti;

     9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

     9 bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge [11] ;

     10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

     11) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti.

 

          Art. 4. Titoli di preferenza

     Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

     1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nella ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;

     2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'art. 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'art. 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

     3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;

     4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;

     5) la situazione di famiglia;

     6) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

 

          Art. 5. Trasferimento per modificazione di circoscrizioni

     In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

     I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.

     I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

 

          Art. 6. Precedenza nei concorsi per trasferimento

     Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

     Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

     Nei concorsi di trasferimento a sede di nuova istituzione, già aggregata ad altra sede, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, al notaio titolare della sede cui quella messa a concorso era aggregata il quale abbia prestato in quest'ultima la sua obbligatoria assistenza.

 

          Art. 7. Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento

     Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

     La commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.

     Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario.

     Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori [12] .

     La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

     Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

     (Omissis) [13]

 

          Art. 8. Esclusione dal concorso per condanna penale o provvedimento disciplinare

     La commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

 

          Art. 9. Nuovo concorso

     E' in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

 

          Art. 10. Modifica dell'art. 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [14]

     Il primo comma dell'art. 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

     "Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

     Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

     Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

     A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso".

 

          Art. 11. Disposizione finale e norma transitoria

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La disposizione dell'art. 10 è applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 maggio 1986, n. 158.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 maggio 1986, n. 158.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 7 maggio 1986, n. 158.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L. 10 maggio 1978, n. 177.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 10 maggio 1978, n. 177.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1978, n. 177.

[7] Articolo inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 7 maggio 1986, n. 158.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 7 maggio 1986, n. 158.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 10 maggio 1978, n. 177.

[11] Numero inserito dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 1998, n 328.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 7 maggio 1986, n. 158.

[13] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 10 maggio 1978, n. 177.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 10 maggio 1978, n. 177.