§ 59.12.30 - Legge 3 agosto 1949, n. 577.
Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:03/08/1949
Numero:577


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Il Consiglio nazionale del notariato
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente
Art. 4.      Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio
Art. 8.      Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio
Art. 9.      Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona
Art. 10.      Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia
Art. 11.      S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale
Art. 12.  [12]
Art. 13.  [13]
Art. 14.      Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sarà fissata dal Ministro per la grazia e giustizia ed il Consiglio durerà in carica fine a tutto il [...]
Art. 15.      Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169


§ 59.12.30 - Legge 3 agosto 1949, n. 577.

Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

(G.U. 31 agosto 1949, n. 199)

 

     Art. 1. [1]

     Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio nazionale del notariato:

     a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;

     b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile;

     c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);

     d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

     e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;

     f) elabora principi di deontologia professionale [2] .

 

     Art. 2 bis. [3]

     1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

     Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, ne esplica l'attività ordinaria. In casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

     Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.

 

          Art. 4.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7.

     Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

     Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio [8] .

     (Omissis) [9]

 

          Art. 8.

     Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio [10] .

     Il giorno delle elezioni è fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

     Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni è fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 9.

     Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona [11] .

     La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

 

          Art. 10.

     Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia.

     Contro la validità delle operazioni elettorali può essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.

     Quando l'elezione sia stata annullata in uno o più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.

 

          Art. 11.

     S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale.

     Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.

 

          Art. 12. [12]

 

          Art. 13. [13]

 

          Art. 14.

     Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sarà fissata dal Ministro per la grazia e giustizia ed il Consiglio durerà in carica fine a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.

 

          Art. 15.

     Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169.

 


[1] Articolo modificato dalla L. 20 febbraio 1956, n. 58 e così sostituito dall'art. 15 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[6] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[7] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 febbraio 1956, n. 58.

[9] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[10] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[11] Comma già sostituito dall'art. 3 della L. 20 febbraio 1956, n. 58 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[12] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[13] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.