§ 59.12.15 - R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.
Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:03/06/1940
Numero:1344


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le seguenti disposizioni
Art. 2.      Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del [...]


§ 59.12.15 - R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai.

(G.U. 1 ottobre 1940, n. 230)

 

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     1) l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'opera nazionale per i combattenti approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti di esclusivo interesse dell'opera;

     2) gli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, in quanto autorizzano i funzionari del reale automobile circolo d'Italia all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.

     L'art. 14 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che autorizza il funzionario del reale automobile circolo d'Italia incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico a formare la copia autentica e ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e degli atti che dànno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti;

     3) l'art. 1, comma terzo, del regio decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'unione nazionale ufficiali in congedo e l'opera di assistenza della unione stessa;

     4) l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei consorzi anche in virtù di precedenti disposizioni;

     5) l'art. 125 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso istituto;

     6) l'art. 18, comma secondo, delle disposizioni sulla costituzione dell'ente autonomo unione militare, approvate con regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 275, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'unione militare;

     7) [1]

 

          Art. 2.

     Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente:

     1) a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3 e 6;

     2) a metà per gli atti indicati nel n. 4;

     3) a un ottavo per gli atti indicati nel n. 5 e per quelli delle cooperative edilizie e dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel n. 7;

     4) ad un quarto per tutti gli altri atti.

     Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel n. 2 del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.


[1]  Numero abrogato dall'art. 8 della L. 2 luglio 1949, n. 408.