§ 59.12.11 - R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.
Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:22/12/1932
Numero:1728


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Il ministro per la grazia e giustizia, nel determinare, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, il numero dei posti notarili da mettere a concorso per [...]
Art. 3.      Il periodo della pratica notarile richiesto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per l'ammissione al concorso per la nomina di notaio deve essere compiuto [...]
Art. 4.      Il primo capoverso dell'art. 24 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue
Art. 5.      La graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per esame è approvata con decreto del ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni [...]
Art. 6.      Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. E' tuttavia consentito di nominare notai in sostituzione dei [...]
Art. 7.      Per l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per esame, per cui attualmente sono in corso le operazioni, si terrà conto della scelta esercitata, secondo [...]
Art. 8.      Nell'esercizio della facoltà indicata nell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente decreto si fa salvo il numero dei posti da coprirsi mediante i concorsi [...]
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 29 e 30 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nonché ogni altra contraria a quelle del presente decreto


§ 59.12.11 - R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro.

(G.U. 13 gennaio 1933, n. 10)

 

     Art. 1. [1]

     [Ogni sede notarile che si rende vacante è messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del ministro di grazia e giustizia, da farsi entro tre mesi dalla data in cui perviene la notizia della vacanza allo stesso ministero.

     I notai che intendono concorrere alla sede vacante debbono far pervenire al ministero, entro il termine perentorio di 60 giorni da tale pubblicazione, le loro domande e la quietanza di versamento, presso un archivio notarile distrettuale o sussidiario della tassa di concorso nella misura di lire 50. La tassa è di lire 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a più sedi vacanti messe a concorso, con lo stesso avviso. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso [2].

     Il ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte, ove occorra, le opportune informazioni, provvede nel più breve tempo possibile all'assegnazione della sede.

     Qualora partecipino al concorso notai rimasti o raggiunti in soprannumero ovvero notai che si trovino nella posizione indicata nell'art. 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 2924, n. 2124, il ministero, nella decisione del concorso, tiene conto nei diritti di preferenza stabiliti negli art. 12 e 13 del predetto regio-decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124.]

 

          Art. 2.

     Il ministro per la grazia e giustizia, nel determinare, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, il numero dei posti notarili da mettere a concorso per esame, tiene conto del numero delle vacanze già verificatesi e di quelle che presumibilmente potranno verificarsi nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso fino alla chiusura delle prove di esame e all'approvazione della relativa graduatoria.

 

          Art. 3.

     Il periodo della pratica notarile richiesto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per l'ammissione al concorso per la nomina di notaio deve essere compiuto alla data stabilita per la presentazione della domanda.

 

          Art. 4.

     Il primo capoverso dell'art. 24 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:

     "Prima dell'assegnazione dei punti la commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara poi se e quali punti oltre il minimo intende assegnare al candidato: il voto attribuito al lavoro è costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnati".

 

          Art. 5.

     La graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per esame è approvata con decreto del ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni del concorso. I primi classificati entro il numero dei posti determinato ai sensi dell'art. 2 sono dichiarati vincitori del concorso.

     Insieme con la graduatoria è pubblicato nel Bollettino l'elenco delle sedi notarili che, non essendo state conferite in via di trasferimento, sono, alla data di tale pubblicazione, disponibili per l'assegnazione ai vincitori del concorso per esame.

     Costoro nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono far pervenire al ministero una dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero di essere destinati.

     Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio all'assegnazione della sede.

     I vincitori del concorso che non possono conseguire la nomina, a termini del comma precedente, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, mano in mano che si rendono disponibili sedi non assegnate in via di trasferimento a notai in esercizio.

 

          Art. 6.

     Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. E' tuttavia consentito di nominare notai in sostituzione dei vincitori del concorso che rinuncino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

     Può provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia avvenga dopo la nomina, o quando il notaio nominato decada dall'ufficio per non avere assunte le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facoltà di provvedere mediante sostituzione non può essere più esercitata quando sia stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso per esami.

 

          Art. 7.

     Per l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per esame, per cui attualmente sono in corso le operazioni, si terrà conto della scelta esercitata, secondo l'ordine della graduatoria dei candidati idonei, a norma del primo comma dell'art. 29 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Nel caso che manchi la dichiarazione delle sedi prescelte e che questa non possano essere conferite, il ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio all'assegnazione della sede.

     Il ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad aumentare il numero dei posti messi a concorso, aggiungendovi quelli vacanti alla data del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Nell'esercizio della facoltà indicata nell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente decreto si fa salvo il numero dei posti da coprirsi mediante i concorsi per titoli preveduti dall'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 29 e 30 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nonché ogni altra contraria a quelle del presente decreto.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 aprile 1941, n. 358 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[2] Comma così modificato dall'art. unico del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 406.