§ 59.10.15 - Legge 5 maggio 1976, n. 340.
Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:05/05/1976
Numero:340


Sommario
Art. unico.      All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:


§ 59.10.15 - Legge 5 maggio 1976, n. 340.

Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti.

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)

 

     Art. unico.

     All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:

     "I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143".