§ 59.10.1 - Legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:24/06/1923
Numero:1395


Sommario
Art. 1.      Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, [...]
Art. 2.      E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.
Art. 3.      Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 28 giugno [...]
Art. 4.      Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.
Art. 5.      Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
Art. 6.      Contro le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 7.      Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni alla composizione e funzionamento del consiglio dell'ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e [...]
Art. 8.      Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere inscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente [...]
Art. 9.      Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di [...]
Art. 10.      Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da una accademia o istituto di belle arti nel regno, abbiano esercitato [...]
Art. 11.      Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della corte d'appello, o, nelle provincie dove non è sede di corte d'appello, il presidente del [...]
Art. 12.      Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.


§ 59.10.1 - Legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

(G.U. 5 luglio 1923, n. 157)

 

Parte prima

 

     Art. 1.

     Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

 

          Art. 2.

     E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.

     Per ciascun inscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'inscrizione.

 

          Art. 3.

     Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

     Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del regio decreto n. 485, in data 6 settembre 1902.

 

          Art. 4.

     Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

     Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli inscritti nell'albo.

     Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non inscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

 

          Art. 5.

     Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

     1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

     2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

     3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

     4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

 

          Art. 6.

     Contro le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

 

          Art. 7.

     Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni alla composizione e funzionamento del consiglio dell'ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione, e dei lavori pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

     Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici.

     Potranno essere inscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o parificate.

     Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

 

Parte seconda

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 8.

     Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere inscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 9.

     Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere coltura sufficiente per il detto esercizio.

     Sui titoli presentati giudicheranno due apposite commissioni, nominate dal ministro dell'istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

     A ciascuna di dette commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

     Le spese per il funzionamento delle commissioni saranno sostenute dall'erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

 

          Art. 10.

     Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da una accademia o istituto di belle arti nel regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti.

     Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla commissione di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 11.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della corte d'appello, o, nelle provincie dove non è sede di corte d'appello, il presidente del tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

 

          Art. 12.

     Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.