§ 59.9.11 - Legge 7 marzo 1985, n. 75.
Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:07/03/1985
Numero:75


Sommario
Art. 1.      Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici
Art. 2.      1. Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario
Art. 3.      Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge


§ 59.9.11 - Legge 7 marzo 1985, n. 75.

Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.

(G.U. 15 marzo 1985, n. 64)

 

     Art. 1.

     Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

     L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

 

          Art. 2.

     1. Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

     1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità [1];

     2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

     3) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e richiesta [2];

     4) essere in possesso del diploma di geometra;

     5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

     2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

     2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [3].

     3. Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo [4].

 

          Art. 3.

     Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

     Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Numero così modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Numero così modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Comma inserito dall'art. 61 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Comma inserito dall'art. 61 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.