§ 59.6.14 - D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645.
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:10/10/1994
Numero:645


Sommario
Art. 1.  Contenuto della tariffa
Art. 2.  Classificazione dei compensi
Art. 3.  Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
Art. 4.  Valore della pratica
Art. 5.  Onorari massimi
Art. 6.  Maggiorazioni particolari
Art. 7.  Onorari minimi - Riduzioni particolari
Art. 8.  Emissione della parcella
Art. 9.  Parcelle periodiche
Art. 10.  Termine di pagamento delle parcelle
Art. 11.  Pluralità di professionisti - Collegio di dottori commercialisti
Art. 12.  Incarichi connessi di più clienti
Art. 13.  Incarico non giunto a compimento
Art. 14.  Incarico già iniziato da altri professionisti
Art. 15.  Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
Art. 16.  Applicazione analogica
Art. 17.  Spese generali di studio
Art. 18.  Spese di viaggio e di soggiorno
Art. 19.  Indennità
Art. 20.  Classificazione degli onorari
Art. 21.  Cumulabilità degli onorari graduali
Art. 22.  Onorari preconcordati
Art. 23.  Maggiorazione degli onorari
Art. 24.  Modalità tecniche di determinazione degli onorari
Art. 25.  Norma di rinvio
Art. 26.  Altri onorari graduali
Art. 27.  Amministrazione di aziende
Art. 28.  Amministrazione di patrimoni e di beni
Art. 29.  Custodia e conservazione di beni e di aziende
Art. 30.  Liquidazione di aziende
Art. 31.  Perizie, valutazioni e pareri
Art. 32.  Revisioni contabili
Art. 33.  Impianto e tenuta di contabilità
Art. 34.  Bilancio
Art. 35.  Bilanci tecnici
Art. 36.  Regolamento e liquidazione di avarie
Art. 37.  Funzioni di sindaco nelle società
Art. 38.  Funzioni di revisore in enti pubblici
Art. 39.  Arbitrati
Art. 40.  Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale
Art. 41.  Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società
Art. 42.  Assistenza societaria continuativa e generica
Art. 43.  Componimenti amichevoli
Art. 44.  Assistenza in procedure concorsuali
Art. 45.  Consulenza contrattuale
Art. 46.  Disposizioni generali
Art. 47.  Assistenza tributaria
Art. 48.  Rappresentanza tributaria
Art. 49.  Consulenza tributaria
Art. 50.  Sistemazioni tra eredi
Art. 51.  Sistemazioni patrimoniali
Art. 52.  Sistemazioni tra familiari
Art. 53.  Consulenza economico-finanziaria
Art. 54.  Consulenze aziendali particolari
Art. 55.  Consulenza aziendale continuativa e generica
Art. 56.  Disposizioni transitorie


§ 59.6.14 - D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645. [1]

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

(G.U. 23 novembre 1994, n. 274, S.O.)

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Contenuto della tariffa

     1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.

 

          Art. 2. Classificazione dei compensi

     1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

     a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;

     b) indennità;

     c) onorari.

     2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

 

          Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

     1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.

     2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonchè dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

 

          Art. 4. Valore della pratica

     1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

     2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art. 26.

     3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonchè dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

 

          Art. 5. Onorari massimi

     1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

 

          Art. 6. Maggiorazioni particolari

     1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

     2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.

     3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

 

          Art. 7. Onorari minimi - Riduzioni particolari

     1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.

     2. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.

     3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

 

          Art. 8. Emissione della parcella

     1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

 

          Art. 9. Parcelle periodiche

     1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

 

          Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle

     1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

 

          Art. 11. Pluralità di professionisti - Collegio di dottori commercialisti

     1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

     2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

 

          Art. 12. Incarichi connessi di più clienti

     1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

 

          Art. 13. Incarico non giunto a compimento

     1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

 

          Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti

     1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

 

          Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

     1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

     2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

 

          Art. 16. Applicazione analogica

     1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

     2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

 

Titolo II

RIMBORSI DI SPESE

 

          Art. 17. Spese generali di studio

     1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

 

          Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno

     1. Al dottore commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori della sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

     2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.

     3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

     4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

 

Titolo III

INDENNITÀ

 

          Art. 19. Indennità

     1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:

     a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:

     1) del dottore commercialista: L. 100.000 per ora o frazione di ora, L. 800.000 per l'intera giornata;

     2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione di ora, L. 270.000 per l'intera giornata;

     b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000;

     c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: L. 5.000 per ogni facciata;

     d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000 a L. 200.000 mensili.

 

Titolo IV

ONORARI

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

          Art. 20. Classificazione degli onorari

     1. Gli onorari si distinguono in:

     a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;

     b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

 

          Art. 21. Cumulabilità degli onorari graduali

     1. Gli onorari graduali di cui all'art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.

     2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'art. 26.

 

          Art. 22. Onorari preconcordati

     1. In alternativa agli onorari di cui all'art. 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.

     2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'art. 7 della presente tariffa.

     3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'art. 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art. 19.

 

          Art. 23. Maggiorazione degli onorari

     1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire un milione per parcella.

 

          Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari

     1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.

     2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'art. 19.

 

Capo II

ONORARI GRADUALI

 

          Art. 25. Norma di rinvio

     1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

 

          Art. 26. Altri onorari graduali

     1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

     2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'art. 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

 

Capo III

ONORARI SPECIFICI

 

Sezione I

Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni e di singoli beni

 

          Art. 27. Amministrazione di aziende

     1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.

     2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

     3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 del codice civile.

 

          Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni

     1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

     a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:

     1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un minimo di L. 200.000 per ogni immobile;

     2) una quota dei proventi lordi così determinata:

     fino a L. 10.000.000: il 5%;

     per il di più: il 4%;

     b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;

     c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;

     d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

     2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.

     3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

     4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

 

          Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende

     1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

     2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.

     3. Onorario annuo minimo L. 200.000.

 

          Art. 30. Liquidazione di aziende

     1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:

     - qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:

     a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:

     fino al L. 100.000.000 il 5%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 3%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 il 2%;

     per il di più oltre a L. 5.000.000.000 l'1%;

     b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.

     Onorario minimo L. 3.000.000;

     - qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

     Onorario minimo L. 2.000.000.

     2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.

     3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art. 1977 del codice civile e dell'art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

     4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.

 

Sezione II

Perizie e valutazioni

 

          Art. 31. Perizie, valutazioni e pareri

     1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonchè per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

     a) perizie, motivati pareri e consulenze

     Sul valore della pratica:

     fino a L. 100.000.000 il 6%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 2%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 l'1%;

     per il di più oltre L. 5.000.000.000 lo 0,5%.

     Onorario minimo di L. 1.000.000;

     b) valutazione di singoli beni e diritti

     Sull'ammontare dei valori:

     fino a L. 100.000.000 l'1,50%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 l'1%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,5%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,2%;

     per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,1%;

     per il di più oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05%.

     Onorario minimo L. 750.000;

     c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

     Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:

     fino al L. 500.000.000 l'1%;

     per il di più fino a L. 2.000.000.000 lo 0,5%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25%;

     per il di più fino a L. 20.000.000.000 lo 0,1%;

     per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,05%;

     per il di più oltre L. 50.000.000.000 lo 0,025%.

     Onorario minimo L. 2.500.000.

     Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

     d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate

     Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

     Onorario minimo L. 1.500.000.

     e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343 bis e 2501 quinquies del codice civile.

     Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento, per le relazioni di stima di cui all'art. 2501 quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

     2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

     3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

 

Sezione III

Lavori contabili e bilanci

 

          Art. 32. Revisioni contabili

     1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonchè per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'art. 24.

 

          Art. 33. Impianto e tenuta di contabilità

     1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'art. 24 tenuto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

     2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari:

     Contabilità ordinaria

     In alternativa:

     a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da L. 3.000 a L. 6.000;

     per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da L. 1.500 a L. 3.500;

     b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da L. 1.800.000 a L. 4.000.000;

     da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L. 4.000.000 a L. 9.000.000;

     oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da L. 200.000 a L. 350.000 ogni 100 rilevazioni.

     Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;

     c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:

     fino a L. 300.000.000 tra l'1,5% ed il 2,5%;

     per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l'1,5%;

     per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075 e lo 0,25%;

     per il di più oltre L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,025% e lo 0,075%.

     Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

     Onorario minimo mensile L. 150.000.

     Contabilità semplificata

     fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 1.200.000 a L. 1.800.000;

     da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 1.600.000 a L. 3.000.000;

     da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 2.400.000 a L. 4.000.000;

     oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da L. 300.000 a L. 500.000 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.

     Onorario minimo mensile L. 100.000.

     3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra L. 200.000 e L. 600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

 

          Art. 34. Bilancio

     1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:

     a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonchè delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

     fino a L. 250.000.000 lo 0,5%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 lo 0,25%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,125%;

     per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;

     per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,025%;

     per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;

     per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,006%;

     per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%;

     b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

     fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15%;

     per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;

     per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,02%;

     per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;

     per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,0075%;

     per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%.

     Onorario minimo L. 1.000.000.

     2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

     3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

     4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

 

          Art. 35. Bilanci tecnici

     1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'art. 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'art. 3 della presente tariffa.

 

Sezione IV

Avarie

 

          Art. 36. Regolamento e liquidazione di avarie

     1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

     fino a L. 10.000.000 dal 6% all'8%;

     per il di più fino a L. 50.000.000 dal 4% al 6%;

     per il di più fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 dall'1% al 2,5%;

     per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;

     per il di più oltre a L. 2.000.000.000 lo 0,25%.

     Onorario minimo L. 300.000.

     2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

     fino a L. 10.000.000 dal 4% al 6%;

     per il di più fino a L. 30.000.000 dal 2% al 4%;

     per il di più fino a L. 100.000.000 dall'1% al 2%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 dallo 0,5% all'1%;

     per il di più oltre a L. 500.000.000 lo 0,25%.

     Onorario minimo L. 200.000.

 

Sezione V

Funzioni di sindaco o revisore

 

          Art. 37. Funzioni di sindaco nelle società

     1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

     a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;

     b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;

     c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonchè per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

     2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

     fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;

     da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.200.000 a L. 2.400.000;

     da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000;

     oltre L. 50.000.000.000 da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.

     Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

     3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

     fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;

     da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;

     da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;

     da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000;

     L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.

     Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

     4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

     5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

     6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

     7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

     8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

     9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

 

          Art. 38. Funzioni di revisore in enti pubblici

     1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

     a) alle entrate degli enti anzichè ai componenti positivi di reddito;

     b) al fondo di dotazione anzichè al patrimonio netto;

     c) al fondo di dotazione anzichè al capitale sociale.

     2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

     3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

 

Sezione VI

Arbitrati

 

          Art. 39. Arbitrati

     1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

     2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

     3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.

     4. Onorario minimo L. 3.000.000.

 

Sezione VII

Operazioni societarie

 

          Art. 40. Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

     1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

     fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 dall'1% al 2%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;

     per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,25% allo 0,5%;

     per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,1% allo 0,25%.

     Onorario minimo L. 1.000.000.

     2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.

     3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art. 3 della presente tariffa.

     4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

 

          Art. 41. Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società

     1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

     2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

     fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,5%;

     per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,125% allo 0,75%;

     per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,05% allo 0,30%.

     Onorario minimo L. 1.000.000.

     3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

 

          Art. 42. Assistenza societaria continuativa e generica

     1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art. 55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonchè alla natura e all'importanza della società.

     2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26 ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.

 

Sezione VIII

Componimenti amichevoli

 

          Art. 43. Componimenti amichevoli

     1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

     a) un compenso fisso di L. 15.000 per ciascun creditore;

     b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, in compenso così determinato:

     fino a L. 500.000.000 dal 3% al 4%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 dal 2% al 3%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 dall'1,5% al 2%;

     per il di più fino a L. 10.000.000.000 dall'1% all'1,5%;

     per il di più oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,5% all'1%.

     2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.

     3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

     4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

     5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

     6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.

     7. Onorario minimo L. 2.000.000.

 

Sezione IX

Procedure concorsuali

 

          Art. 44. Assistenza in procedure concorsuali

     1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'art. 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onerari spettanti al dottore commercialista sono determinati come segue:

     a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per l'amministrazione controllata;

     b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'art. 26.

     2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'art. 26.

     3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all'art. 43 con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.

     4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.

     5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.

     6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione tra il 30% ed il 50%.

     7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

     8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'art. 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

 

Sezione X

Consulenza contrattuale

 

          Art. 45. Consulenza contrattuale

     1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonchè al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

     fino a L. 100.000.000 dal 2% al 5%;

     per il di più fino a L. 500.000.000 dall'1,25% al 3%;

     per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,4% all'1,25%;

     per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,2% allo 0,75%.

     2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

     fino a L. 50.000.000 dall'1% al 6%;

     per il di più fino a L. 250.000.000 dallo 0,75% al 4%;

     per il di più fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;

     per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,25%;

     per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,15% all'1%.

     3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.

     4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

     5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

     6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.

     7. Onorario minimo L. 300.000.

 

Sezione XI

Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

 

          Art. 46. Disposizioni generali

     1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.

     2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.

     3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

     4. Per l'assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'art. 47.

     5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell'art. 48.

     6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'art. 26, competono onorari specifici, come precisati nell'art. 49.

     7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

 

          Art. 47. Assistenza tributaria

     1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

     2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.

     3. Il valore della pratica è determinato:

     a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;

     b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;

     c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;

     d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;

     e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;

     f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

     4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

 

          Art. 48. Rappresentanza tributaria

     1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

     2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

 

          Art. 49. Consulenza tributaria

     1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i princìpi indicati alla lettera e) del comma 3 dell'art. 47 avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'art. 3.

     2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.

 

Sezione XII

Sistemazioni di interessi

 

          Art. 50. Sistemazioni tra eredi

     1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.

     Onorario minimo L. 2.000.000.

     2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

     3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.

     4. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

     5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

 

          Art. 51. Sistemazioni patrimoniali

     1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'art. 50, ovvero delle passività se superiori.

 

          Art. 52. Sistemazioni tra familiari

     1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 51.

 

Sezione XIII

Consulenze ed assistenze varie

 

          Art. 53. Consulenza economico-finanziaria

     1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali, per esempio:

     a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;

     b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, ecc.;

     c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;

     d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

 

          Art. 54. Consulenze aziendali particolari

     1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, ecc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'art. 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonchè ai criteri indicati all'art. 3 della presente tariffa.

     2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

 

          Art. 55. Consulenza aziendale continuativa e generica

     1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.

 

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 56. Disposizioni transitorie

     1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:

     a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;

     b) per gli onorari graduali, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.

 

 

     Tabella I (Art. 26)

 

I) Interventi personali

 

Valore della pratica (in milioni)

 

 

fino a 50

da 50 a 100

da 100 a 300

da 300 a 600

oltre 600

 

 

 

 

 

 

 

a) Consultazioni telefoniche

 

 

 

 

 

 

per chiamata

minimo

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

 

massimo

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

b) Riounioni con il cliente (o suoi mandatari) ovvero con un terzo

minimo

15.000

25.000

30.000

40.000

60.000

 

massimo

30.000

40.000

50.000

60.000

100.000

c) Riunioni con più parti

minimo

25.000

40.000

60.000

80.000

100.000

 

massimo

50.000

60.000

80.000

100.000

150.000

d) Partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici con tributari

minimo

30.000

60.000

80.000

100.000

120.000

 

massimo

60.000

80.000

100.000

120.000

200.000

II) Prestazioni tecniche varie a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati - per ora o frazione di ora

minimo

10.000

15.000

20.000

30.000

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

massimo

20.000

25.000

30.000

40.000

60.000

b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali minimo e relazioni, convocazioni di assemblee - per facciata formato protocollo

minimo

20.000

30.000

40.000

60.000

80.000

 

massimo

40.000

50.000

60.000

80.000

100.000

c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti - per facciata formato protocollo

minimo

30.000

50.000

60.000

80.000

100.000

 

massimo

50.000

60.000

80.000

100.000

150.000

d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti o documenti nel registro delle imprese o presso la camera di commercio

minimo

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

 

massimo

60.000

80.000

100.000

120.000

200.000

 

     Note al punto I):

     1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora.

     Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

     2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

     Note al punto II):

     Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

     N.B. - Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera L. 2.000.000.000 e triplicati se supera L. 10.000.000.000.

 

     Tabella 2 (Art. 47, comma 1)

 

A) dichiarazioni dei redditi propri e di terzi

 

a) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciasun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percepienti)

L. 10.000

b) per ciascun documento o copia di documento allegato

L. 3.000

c) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:

 

c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

L. 30.000

c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone

L. 60.000

c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche

L. 100.000

c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta:

 

comprendente redditi di lavoro dipendente

L. 100.000

non comprendente redditi di lavoro dipendente

L. 50.000

B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi)

L. 150.000

C) Elenchi relativi alla dichiarazione IVA

 

a) per la redazione di ciascun elenco

L.  20.000

b) per ogni dieci righe compilate di ciascun elenco

L. 10.000

D) Dichiarazioni di successione

 

a) per ogni cespite dichiarato

L.  50.000

b) per ogni passività dichiarata

L. 20.000

E) Dichiarazioni INVIM

L. 200.000

F) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie di I e II grado

L. 100.000

G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione centrale

L. 200.000

H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari

L. 50.000

 

     Tabella 3 (Art. 47, comma 2)

 

 

 

Valore della pratica (in milioni)

 

 

fino a 100

da oltre 100 a 1.000

oltre 1.000

1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione, dichiarazioni INVIM

minimo

50.000

200.000

600.000

 

massimo

300.000

800.000

2.000.000

2) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie

mimino

50.000

500.000

2.000.000

 

massimo

500.000

4.000.000

10.000.000

3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uff. finanziari

minimo

50.000

200.000

500.000

 

massimo

300.000

1.000.000

3.000.000

 

     Tabella 4 (Art. 48)

 

 

 

Valore della pratica (in milioni)

 

 

fino a 20

da 20 a 100

da 100 a 1.000

oltre 1.000

Interventi:

 

 

 

 

 

a) presso uffici finanziari

minimo

40.000

50.000

80.000

150.000

 

massimo

50.000

80.000

150.000

250.000

b) in occasione di verifiche fiscali

minimo

50.000

70.000

100.000

150.000

 

massimo

70.000

100.000

150.000

250.000

c) presso le commissioni tributarie

minimo

150.000

200.000

300.000

500.000

 

massimo

200.000

300.000

500.000

1.500.000

 


[1] Abrogato dall'art. 57 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169, fatto salvo quanto ivi previsto.