§ 59.4.32 - Legge 22 luglio 1975, n. 319.
Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:22/07/1975
Numero:319


Sommario
Art. 1.      Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa
Art. 2.      Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il [...]
Art. 6.      Sono abrogati l'art. 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma [...]
Art. 7.      Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella [...]
Art. 8.      L'art. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente
Art. 9.  [3]
Art. 10.      La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di [...]
Art. 11.      Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della [...]
Art. 12.      Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed [...]
Art. 13.      La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio [...]
Art. 14.      La Cassa corrisponde a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche "Cicerone", un aggio non superiore all'1,50 per cento
Art. 15.      Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di [...]
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno [...]
Art. 17.      Alla lettera a) dell'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: "qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta [...]
Art. 18.  [4]
Art. 19.      Il terzo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è sostituito dal seguente: "La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con [...]
Art. 20.      Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti [...]
Art. 21.      Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione [...]
Art. 22.      Ogni norma legislativa incompatibile con la presente legge è abrogata


§ 59.4.32 - Legge 22 luglio 1975, n. 319.

Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense.

(G.U. 30 luglio 1975, n. 201)

 

 

Titolo I

DELL'ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

 

     Art. 1.

     Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.

     L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

     I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

     Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'art. 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

     L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

     Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

     Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

 

Titolo II

DELLA CONTINUITA' DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

 

          Art. 2.

     Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

     Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.

     In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

     Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

     Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

 

          Art. 3. [1]

     La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

     Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli aiuti di iscrizione dichiarati inefficaci.

 

Titolo III

DELLE PENSIONI DI INVALIDITA'

 

          Art. 4. [2]

     In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purchè tale invalidità si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

     Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta.

     L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente legge può reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti dell'anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

     Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

     I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

 

          Art. 5.

     In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

     Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.

     In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati l'art. 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

 

Titolo IV

DELLE CONTRIBUZIONI

 

          Art. 7.

     Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.

     I contributi che ogni avvocato o procuratore è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.

     I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.

     I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalità indicate dall'allegata tabella D.

     Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.

     L'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

 

Titolo V

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

 

          Art. 8.

     L'art. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

     "La pensione si consegue:

     a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

     b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

     c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.

     In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

     Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato".

 

          Art. 9. [3]

     La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.

     Sono abrogati l'art. 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonchè l'art. 1, il primo e il secondo comma dell'art. 3 e l'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

 

Titolo VI

DEI PROVVEDIMENTI VARI

 

          Art. 10.

     La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

 

          Art. 11.

     Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

     A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, è corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

     L'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'art. 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono abrogati.

 

          Art. 12.

     Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini forensi ed alla Cassa le inadempienze nella corresponsione dei contributi previdenziali da parte degli avvocati e procuratori legali.

 

          Art. 13.

     La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65, è fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa può stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.

 

          Art. 14.

     La Cassa corrisponde a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche "Cicerone", un aggio non superiore all'1,50 per cento.

     Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie può essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche "Cicerone".

     L'aggio ed il compenso previsti nei commi precedenti sono erogati a titolo di indennità per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto.

     La misura dell'aggio e del compenso, entro i limiti sopra specificati, è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, che determina altresì le modalità di erogazione degli stessi.

 

          Art. 15.

     Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti al direttore aggiunto di divisione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè il rimborso delle spese di trasporto sostenute. A ciascuno degli anzidetti amministratori è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.

     Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennità spettanti al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata ogni due anni dal comitato dei delegati.

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti".

 

          Art. 17.

     Alla lettera a) dell'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: "qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti".

 

          Art. 18. [4]

 

          Art. 19.

     Il terzo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è sostituito dal seguente: "La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati".

 

          Art. 20.

     Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

 

          Art. 21.

     Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

     L'art. 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

 

          Art. 22.

     Ogni norma legislativa incompatibile con la presente legge è abrogata.

 

 

     Tabella A

     Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi, per scaglioni di reddito professionale, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonchè dai pensionati della Cassa stessa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi.

 

Scaglioni di reddito professionale

Contributo dovuto

Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a L. 4.000.000

L. 300.000

Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 4.000.001 a L. 6.000.000

8 per cento

Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 6.000.001 a L. 8.000.000

10 per cento

Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 8.000.001 a L. 10.000.000

12 per cento

Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 10.000.001 a L. 15.000.000

15 per cento

Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 15.000.001 a L. 20.000.000

18 per cento

Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a L. 20.000.000

20 per cento

     Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonchè degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.

     La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

     I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

     Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

     Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

     Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del "non riscosso come riscosso". Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

 

     Tabella B [5]

     Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

 

Autorità giudiziaria

Misura del contributo

1. -

Davanti agli uffici di conciliazione

L.

1.000

2. -

Davanti alle preture

"

2.000

3. -

Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali

"

4.000

4. -

Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civili

"

6.000

5. -

Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

"

10.000

     Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

     In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono dovuti i contributi previsti dalla presente tabella. I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori legali dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti negli elenchi speciali.

     Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

     I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche alle persone che non siano nè avvocati nè procuratori legali, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

 

     Tabella C [6]

     E' dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto i provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

     Il contributo non è dovuto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale, e per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

 

Autorità giudiziaria

Misura del contributo

Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori

L. 1.500

Per i decreti penali non opposti

3 per mille, con un minimo di L. 2.000 ed un massimo di L. 6.000

Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori

L. 6.000

Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali

L. 10.000

Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, dei tribunali regionali delle acque pubbliche, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici

L. 12.000

Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

L. 15.000

Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'art. 825 del codice di procedura civile

3 per mille, con un minimo di L. 15.000

     I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

     Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione della imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

     L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

     Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. I contributi di cui al presente comma non sono ripetibili comunque si esaurisca il procedimento.

     Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e, qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

     Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

 

     Tabella D [7]

     E' dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

 

Certificati

Misura del contributo

Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza

L. 1.000

     Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

 

     Tabella E [8]

     L'avvocato o il procuratore legale, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, ad eccezione delle attività di patrocinio, una percentuale sull'importo della retribuzione, come dalla seguente tabella:

 

Importo della retribuzione

Aliquota percentuale dovuta

Sulle somme eccedenti le 100.000 lire

12 per cento

     La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto delle relative imposte.

     La rinuncia alla retribuzione esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

 

     Tabella F

     La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

 

Categorie di pensioni

Importo mensile

1. -

Pensioni di anzianità agli infrasettantenni

L.

150.000

2. -

Pensioni di anzianità agli ultrasettantennni:

 

 

 

- se il pensionato è stato cancellato dagli albi

"

220.000

 

- se il pensionato conserva la iscrizione agli albi

"

150.000

3. -

Pensioni di invalidità:

 

 

 

- per coloro che si cancellano dagli albi

"

220.000

 

- per coloro che conservano la iscrizione agli albi

"

100.000

4. -

Pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:

 

 

 

 

 

 

 

- figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico

"

100.000

 

- coniuge superstite:

 

 

 

a) senza figli minori a carico

"

100.000

 

b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro

"

20.000

     Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di L. 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di L. 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

     Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.


[1]  Articolo così modificato dall'art. 22 della L. 20 settembre 1980, n. 576.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1977, n. 62, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidità, è stabilita una decurtazione, pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1977, n. 62, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidità, è stabilita una decurtazione, pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 25 della L. 11 febbraio 1992, n. 141.

[5]  I contributi di cui alla presente tabella sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1989 per effetto dell'art. unico del D.M. 24 dicembre 1988.

[6]  L'art. 14 della L. 20 settembre 1980, n. 576, ha stabilito che i contributi di cui alla presente tabella cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

[7]  L'art. 14 della L. 20 settembre 1980, n. 576, ha stabilito che i contributi di cui alla presente tabella cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

[8]  L'art. 14 della L. 20 settembre 1980, n. 576, ha soppresso il contributo di cui alla presente tabella, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della stessa L. 576/1980.