§ 58.14.b - Legge 28 dicembre 1957, n. 1306.
Modifica all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:28/12/1957
Numero:1306


Sommario
Art. unico.      Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma: "I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma [...]


§ 58.14.b - Legge 28 dicembre 1957, n. 1306. [1]

Modifica all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(G.U. 18 gennaio 1958, n. 14).

 

 

     Art. unico.

     Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma: "I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.