§ 58.14.1 - D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 517.
Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:10/08/1945
Numero:517


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Enti locali
Art. 2.      Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti locali a cura dello Stato, il Provveditore regionale alle opere pubbliche quando trattasi di opere che consentano un [...]
Art. 3.      La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta [...]
Art. 4.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 58.14.1 - D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 517. [1]

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia.

(G.U. 11 settembre 1945, n. 109)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Enti locali.

     Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri provvedimenti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

 

          Art. 2.

     Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti locali a cura dello Stato, il Provveditore regionale alle opere pubbliche quando trattasi di opere che consentano un largo impiego di mano d'opera a sollievo della disoccupazione, chiederà il consenso degli Enti stessi per il tramite del Prefetto che dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere e la impossibilità da parte degli Enti locali interessati di provvedere al relativo finanziamento.

     Il Provveditore regionale alle opere pubbliche potrà disporre la esecuzione delle opere stesse nei limiti delle somme, che saranno all'uopo assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

     Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

 

          Art. 4.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale, dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.