§ 58.10.B - Legge 26 novembre 1979, n. 598.
Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.10 lavoro a tempo parziale/determinato
Data:26/11/1979
Numero:598


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato [...]
Art. 2.      Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che [...]


§ 58.10.B - Legge 26 novembre 1979, n. 598. [1]

Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo

(G.U. 29 novembre 1979, n. 326)

 

     Art. 1.

     Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, sono ulteriormente prorogate fino alla entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento.

 

          Art. 2.

     Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa nei tre anni precedenti in detto settore con contratto a tempo determinato hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

     Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.