§ 58.7.6 – D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.7 formazione professionale
Data:30/06/1973
Numero:478


Sommario
Art. 1.      E’ costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo sviluppo della formazione [...]
Art. 2.      Sono organi dell'Istituto
Art. 3.      Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di [...]
Art. 4.      Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Art. 5.      Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni
Art. 6.      Il comitato esecutivo è composto dal presidente che lo presiede e da 4 membri scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno, mediante votazione a scrutinio [...]
Art. 7.      Il collegio dei revisori dei conti è composto da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, con [...]
Art. 8.      Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo dell'Istituto; di accertare la corretta tenuta dei libri e delle scritture [...]
Art. 9.      Il direttore generale dell'Istituto che partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sovrintende alle attività [...]
Art. 10.      Il bilancio preventivo deve essere trasmesso, dal presidente dell'Istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro il 30 novembre [...]
Art. 11.      L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) [...]
Art. 12.      In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'Istituto per inosservanza degli [...]
Art. 13.      In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, nonché quando l'Istituto non si uniformi alle direttive o [...]
Art. 14.      Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato a norma dell'art. 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259
Art. 15.      Le entrate dell'Istituto sono costituite
Art. 16.      Il patrimonio dell'Istituto è costituito
Art. 17.  (Norma transitoria).


§ 58.7.6 – D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.

Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.

(G.U. 16 agosto 1973, n. 211).

 

     Art. 1.

     E’ costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, con sede in Roma.

     L'Istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

     a) all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore, ivi compreso lo studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale, anche in relazione alle funzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica15 gennaio 1972, n. 10;

     b) a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale;

     c) a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattisi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione;

     d) a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la sperimentazione di iniziative pilota;

     e) a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera d) che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver sentito le regioni interessate, abbia direttamente promosso o, su proposta dell'Istituto, autorizzato;

     f) ad operare, previa approvazione delle relative proposte da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta al Ministero stesso;

     g) ad ogni altra attività di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Sono organi dell'Istituto:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il comitato esecutivo;

     4) il collegio dei revisori.

 

          Art. 3.

     Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:

     a) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Istituto;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

     c) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.

     Il presidente, in caso di assenza o di impedimento può delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

     1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi [1];

     2) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

     3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [2];

     4) un esperto in materia di formazione professionale;

     5) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     6) un funzionario del Ministero del tesoro;

     7) un rappresentante del personale dell'Istituto, eletto dal personale stesso.

     I consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

     Il consigliere di amministrazione di cui al punto 3) è designato dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; nell'effettuare la designazione si dovrà osservare un criterio di rotazione.

     Il consigliere di amministrazione di cui al punto 4) è scelto dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

     I due terzi del consiglio di amministrazione possono chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione stesso per la discussione degli argomenti che ritengono dover essere posti all'ordine del giorno. La convocazione sarà indetta non oltre 15 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

     Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni ed i singoli componenti non possono essere confermati più di una volta. Si riunisce almeno 4 volte l'anno.

     Ove gli enti ed organismi interessati non provvedano ad effettuare, per la nomina dei consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1), 2) e 3), le designazioni di competenza nel termine, non inferiore a 60 giorni, ad essi assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro si sostituisce all'ente od organismo inadempiente.

 

          Art. 5.

     Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

     1) delibera i regolamenti interni per l'organizzazione degli uffici e per l'amministrazione e le contabilità dell'Istituto;

     2) delibera il regolamento organico - nel quale dovranno essere stabilite la dotazione organica e le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale necessario alle esigenze funzionali dell'Istituto - e le modifiche del regolamento medesimo;

     3) delibera di proporre, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto, da sottoporre ad approvazione ai sensi del successivo art. 11, ultimo comma;

     4) delibera su tutte le questioni di carattere generale concernenti l'Istituto e stabilisce le direttive da seguire nell'attuazione dei compiti istituzionali;

     5) delibera le spese di carattere straordinario nonché l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili;

     6) delibera il bilancio preventivo e consuntivo con lo stato patrimoniale dell'Istituto, nonché le eventuali variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo;

     7) nomina il direttore dell'Istituto su proposta del presidente, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento organico.

 

          Art. 6.

     Il comitato esecutivo è composto dal presidente che lo presiede e da 4 membri scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio.

     Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed esercita le seguenti funzioni:

     1) esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo con lo stato patrimoniale dell'Istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione;

     2) esercita le funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione ai sensi del punto 1) dell'art. 5;

     3) adotta, su proposta del direttore generale, i provvedimenti di assunzione del personale e di attribuzione delle qualifiche. Tale assunzione, ove riguardi persone dotate di particolare qualificazione tecnica, può avvenire mediante contratti a tempo determinato. Tutti i predetti provvedimenti saranno adottati con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento organico;

     4) esamina, su richiesta del presidente, gli argomenti e le proposte che il presidente medesimo intenda sottoporre al consiglio di amministrazione per le delibere di competenza di quest'ultimo.

 

          Art. 7.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.

     Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

 

          Art. 8.

     Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo dell'Istituto; di accertare la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; di effettuare periodiche verifiche di cassa, di eseguire il riscontro finanziario della gestione, di formulare le proprie considerazioni e il parere conclusivo, redigendo anche apposite relazioni, sul bilancio preventivo, entro il 15 novembre di ogni anno, e sul conto consuntivo entro il 15 aprile dell'anno successivo.

     Il collegio dei revisori può chiedere al presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione, quando ciò sia necessario per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti.

 

          Art. 9.

     Il direttore generale dell'Istituto che partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sovrintende alle attività dell'Istituto stesso, dirigendo e coordinando, secondo le istruzioni del presidente, gli uffici ai fini della esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

     Nel regolamento del personale saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale.

 

          Art. 10.

     Il bilancio preventivo deve essere trasmesso, dal presidente dell'Istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferisce, ed il bilancio consuntivo, con lo stato patrimoniale, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

     I bilanci debbono essere rimessi ai Ministeri, corredati dalla relazione del presidente dell'Istituto, da quelle del Collegio dei revisori, nonché dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai bilanci deve essere allegato ogni altro elemento illustrativo di carattere contabile e statistico.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può formulare motivati rilievi sul bilancio preventivo entro 60 giorni e su quello consuntivo entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenuti ai rispettivi Ministeri e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

     Fino a quando non sia scaduto il termine per le osservazioni dei competenti Ministeri, l'Istituto, salve le spese strettamente obbligatorie per legge e per regolamento approvato nelle forme prescritte, può dare esecuzione ai bilanci preventivi nei limiti di 1/2 dei relativi stanziamenti di spesa per ogni mese.

     Gli eventuali rilievi sui bilanci sono comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche al presidente del collegio dei revisori ed alla Corte dei conti.

     Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

     Il termine per le osservazioni dei Ministeri è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad essi pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive.

 

          Art. 11.

     L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 5 del presente decreto sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Entro novanta giorni dalla data in cui le deliberazioni predette risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dell'Istituto.

     Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni in questione siano motivatamente confermate dal Consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, sempreché i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. In tal caso il presidente del collegio dei revisori è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al punto 4 dell'art. 5 del presente decreto devono essere rimesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Le delibere stesse diventano esecutive ove, entro novanta giorni dalla data in cui risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non le restituisca con motivati rilievi inerenti alla legittimità dell'atto.

     Le modifiche dello statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione ai sensi del punto 3) dell'art. 5 del presente decreto sono approvate su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, con decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 12.

     In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'Istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo, può essere disposta la revoca della nomina con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

          Art. 13.

     In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, nonché quando l'Istituto non si uniformi alle direttive o non corrisponda alle richieste formulate dal Ministero del lavoro, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, la revoca del presidente e l'automatico scioglimento del comitato esecutivo.

     Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto; il commissario, salve eventuali espresse limitazioni stabilite nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'Istituto, del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

 

          Art. 14.

     Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato a norma dell'art. 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 15.

     Le entrate dell'Istituto sono costituite:

     a) da contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché da elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano;

     b) da un contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a carico della quota statale del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

 

          Art. 16.

     Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

     a) dai beni dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA non trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

     b) dai beni immobiliari e mobiliari di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo pervengano all'Istituto.

     Lo scioglimento dell'Istituto è disposto con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a scopi di formazione professionale.

 

          Art. 17. (Norma transitoria).

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla nomina del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione, eletto dal personale stesso a scrutinio segreto.


[1] Numero così sostituito dall'art. 19 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[2] Numero così sostituito dall'art. 19 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.